Con lettera del 27 settembre 2024, SANEDIL comunica alle Casse Edili/Edilcasse una variazione concernente la contribuzione, a seguito di un intervento modificativo sull'articolo 11 del Regolamento del Fondo. In particolare , si comunica che, da ottobre 2024, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale e di lavoro intermittente, l'imponibile retributivo costituito dalle voci minimo, contingenza, EDR e premio di produzione, da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio, dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minore orario di lavoro effettuato.
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