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Edilizia - Fondo sanitario - dal 1/10/2018
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Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti concordano sulla costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.
Il Fondo, che sarà paritetico, dovrà essere costituito in tempo utile al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la scadenza del 31 luglio prevista dalle disposizioni di legge e sarà operativo dall’1/1/2019, sulla base di quanto previsto nel Regolamento e Statuto che formano parte integrante del presente Accordo e che dovranno essere redatto entro la data prevista dalla normativa vigente. Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive: - minimo; - contingenza; - edr; - its; da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:
- 0,35% dall’1/10/2018; - 0,60% complessivo (0,25% più 0,35%) dall’1/1/2019.
Tutte le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute dall’1/1/2019.
Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive: - minimo; - contingenza; - edr; - premio di produzione; da versarsi dall’1/10/2018.
Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo sanitario.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti. Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Nota bene 1) Attualmente non è chiaro se le 120 minime devono essere sempre calcolate anche nei casi di assunzione e licenziamento nel mese e nei casi di assenza dal lavoro, se intervengono chiarimenti interverremo nuovamente sulla procedura di calcolo. 2) Non abbiamo adeguato i contributi dovuti alle Edilcasse.
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