Dal 1° gennaio 2019 il premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi non deve più essere versato dai datori di lavoro che svolgono le lavorazioni previste nell’allegato n. 8 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Tale previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 1126, lettera l), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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