|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
|
Inail - Addizionale Amianto
|
ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO (art. 1, commi da 241 a 246 della legge 244/2007, d.m. 30/2011) La Finanziaria 2008 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. Con decreto ministeriale n. 30/2011 è stata disciplinata l’organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio e sono state individuate le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l’addizionale (vedi circolare INAIL n. 32 del 5/5/2011). Si ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento. Per l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale deve essere calcolata nella misura dell’1,08% sia in regolazione 2012, sia in rata 2013 (Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 100 del 23.10.2012, il relativo d.m. è in corso di emanazione). Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Istituto entro il 31.12.2012, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore "SI".
Nota bene Se presente impostare nella base di calcolo deve essere impostato anche nello SMAP nel dettaglio dell'archivio delle posizioni Inail.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
|
|