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Ultimo aggiornamento il 04/01/2022 |
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Tavola:Detrazione per altri familiari a carico
in vigore per l'anno 2010
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«Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia).
1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
La detrazione e` ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu` elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e` ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso
di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e` assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e` tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge
fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e` coniugato o, se coniugato, si e` successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e` coniugato o, se coniugato, si e` successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il
primo figlio si applicano, se piu` convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2022
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2021
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2020
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2019
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2018
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2017
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2016
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2015
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2014
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2013
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2012
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2011
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2010
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2009
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2008
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2007
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2006
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2005
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2004
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2003
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2002
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2001
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Detrazione familiari relativa all'anno di imposta 2000
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A partire dall'anno di imposta 2007,ritornano le detrazioni.
Per le modalità di calcolo della nuova imposta e delle nuove detrazioni consulta la pagina Calcola imposte e detrazioni per il 2007 .
A partire dall'anno di imposta 2005 la detrazione è stata soppressa e sostituita con le deduzioni della "Family area".
Per le modalità di calcolo della nuova deduzione consulta la pagina Calcola imposte e deduzioni per il 2005 .
Chi sono i familiari a carico
Un ‘familiare a carico’ è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.
Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico tutti i membri della vostra famiglia che non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (5.500.000 di lire) al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati familiari a vostro carico:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso dell'anno.
Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all’estero.
Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
b) i discendenti dei figli;
c) i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
d) i generi e le nuore;
e) il suocero e la suocera;
f) i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
g) i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 (5.500.000 di lire) al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell’anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:
a) le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari,
b) da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
c) la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.
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