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Edilizia - Riduzione dell'11,5% per l'anno 2017
(Aggiornamento del 04/09/2017)
Inps circolare 129/2017

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.


In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Presentare Istanza

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.



Nello SMAP

E' possibile indicare le aziende aventi diritto con l'opzione nr. 201

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017.
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