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Edilizia - Riduzione contributiva 11,50 - Anno 2016
(Aggiornamento del 18/09/2016)
Inps Messagio 3358 del 10/8/2016

Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016.

Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Nello SMAP
E' possibile indicare le aziende aventi diritto con l'opzione nr. 200

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.
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