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PIA68 - Personale di cantiere
(Aggiornamento del 12/01/2013)
L'art. 5 è stato modificato ed attualmente contiene la seguente definizione:

"(...) 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. (...)"
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