Sommario |
PIA68 - Personale di cantiere (Aggiornamento del 12/01/2013) |
L'art. 5 è stato modificato ed attualmente contiene la seguente definizione: "(...) 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. (...)" |
Sommario |