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CCNL - Centro elaborazione dati (54) - Elemento di garanzia retributiva
(Aggiornamento del 29/01/2022)
Il CCNL 13 dicembre 2018, per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e società tra professionisti (S.T.P.), prevede che ai lavoratori dipendenti delle imprese prive della contrattazione aziendale e ai quali non sono riconosciuti altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, spetta la corresponsione di un elemento economico di garanzia (EEG), da erogarsi con la retribuzione di gennaio 2022 (si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente CCNL). Pertanto, ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31 dicembre 2021, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, spetta un elemento economico di garanzia negli importi fissati dal CCNL.
Si evidenzia che tale elemento:
- è calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021;
- spetta in caso di part-time secondo il criterio di proporzionalità;
- è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL, che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2019; inoltre, secondo l’Allegato 1 al CCNL l’importo relativo all’EEG va assorbito, sino a concorrenza, laddove siano sottoscritti accordi aziendali in materia di welfare, che prevedano valori economici superiori;
- non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il TFR, in quanto le Parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo.
Alle aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, è data la possibilità della definizione della sospensione, della riduzione o del differimento della corresponsione dell’EEG per l’anno di competenza.
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