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Imposte e tasse - Detassazione - Imposta sostituiva del 10% - Sintesi normativa
(Aggiornamento del 21/02/2016)
La legge di Stabilità 2016 reintroduce, in via strutturale (non era in vigore per il 2015) la detassazione dei preimi di produttività.

Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Al momento la detassazione non è ancora operativa, in quanto è atteso per la definizione dei criteri di produttività un decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016. Nel D.M. saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.

Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La detassazione è applicabile solo per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000, condizione attestabile dal beneficiario per iscritto se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente.

L’importo massimo detassabile è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con decreto ministeriale.

Particolarmente interessante la misura prevista nel comma 184, volta a incentivare i piani di welfare aziendale: nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 Tuir, tali somme non concorrono, nel rispetto dei € 2.000 lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.
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