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Detassazione - Imposta sostitutiva sullo straordinario
(Aggiornamento del 17/10/2010)
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con due circolari (47E e 48E del 27 settembre 2010) e una nota congiunta con il ministero del lavoro (n. 134950/10) per definire le possibilità semplificate a seguito dei chiarimenti emersi in materia di lavoro
straordinario e notturno.

Dopo aver definito che sono detassabili tutte le retribuzioni erogate per compensare il lavoro effettuato di notte e quella per il lavoro straordinario per i quali sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività, l’Agenzia ora conferma la
possibilità per il datore di indicare le somme, alle quali va applicata la tassazione agevolata, sul modello CUD/2011(redditi 2010). Il lavoratore potrà recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

Tutte le misure si riferiscono alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

In particolare per gli straordinari, è necessario che il datore di lavoro attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Anche la detassazione per il lavoro notturno e per quello organizzato in turni è subordinata al perseguimento di un incremento della produttività e deve trovare riscontro in una dichiarazione del datore. Tali dichiarazioni, oltre ad essere consegnate al lavoratore, saranno anche conservate sul posto di lavoro.

(Tratto da: Circolare Fondazione studi consulenti del lavoro nr. 12 del 1/10/2010

Nello SMAP

Prendiamo in cosiderazione solo le seguenti classi: 10,11,12,13

1) Per detassare le voci dello straordinario, a partire da gennaio 2010, attivare l'opzione 172.
2) Per detassare le voci dello straordinario, anche per l'anno 2009, da esporre nel prossimo CUD attivare l'opzione 173.


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