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Decreto anticrisi - Imposta sostitutiva per l'anno 2009
(Aggiornamento del 09/12/2008)
Art. 5 Detassazione dei contratti di produttività
Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009 vengono prorogate tutte le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste all’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi. Queste sono, a nostro avviso, le annotazioni principali:
a) la norma riguarda il settore privato;
b) la detassazione comporta l’assoggettamento all’aliquota del 10%;
c) il campo di applicazione riguarda i lavoratori che nell’anno 2008 hanno ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi (l’anno precedente erano 30.000), con esclusione dei redditi di altro genere acquisiti (autonomo, di fabbricati, ecc.);
d) se il sostituto d’imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è lo stesso lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l’importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008;
e) le circolari n. 49 e 59 del 2008, emanate di concerto tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro, continuano ad essere pienamente applicabili come, del resto, le risoluzioni dell’Agenzia successive, relative ad alcuni problemi specifici (rinvenibili, peraltro, sul nostro sito);
f) la detassazione per il lavoro straordinario e per quello supplementare, non essendo, al momento, stata confermata, cesserà al 31 dicembre 2008.

Nello SMAP 2009
La procedura esclude dal calcolo straordinari e lavoro supplementare a partire da Gennaio 2009.
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