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Ultimo aggiornamento il 08/11/2023
Cassa edile Pavia (dal 01/10/09) in vigore dal 01/10/2009

ACCANTONAMENTO

CE Pavia (dal 01/10/09) - Ferie Gratifica Natalizi 14,2000 14,2000
La percentuale viene calcolata su:paga base di fatto; ex indennità di contingenza; elemento economico territoriale; indennità territoriale di settore; maggiorazione per i capisquadra. Per gli operai che lavorano a cottimo occorre comprendere anche il cottimo(Utile minimo contrattuale ovvero Utile medio o effettivo di cottimo). (Per approfondire: la materia è normata dal contratto di categoria nell'articolo "Accantonamenti presso le Casse Edili")

CONTRIBUTI E QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

c/dl c/dip Totale
CE Pavia (dal 01/10/09) - Cassa Edile (5) 2,1000 2,1000
CE Pavia (dal 01/10/09) - APE (5) 3,0000 3,0000
CE Pavia (dal 01/10/09) - Scuola Edile (5) 0,4500 0,4500
CE Pavia (dal 01/10/09) - Trasporto e DPI (5) 1,3500 1,3500
CE Pavia (dal 01/10/09) - Prevedi (5) 0,1500 0,1500
CE Pavia (dal 01/10/09) - Comitato paritetico (5) 0,3000 0,3000
CE Pavia (dal 01/10/09) - QAC Nazionale (5) 0,2220 0,2220
CE Pavia (dal 01/10/09) - QAC Territoriale (5) 0,5550 0,5550
CE Pavia (dal 01/10/09) - Cassa Edile c/dip (5) 0,4200 0,4200
CE Pavia (dal 01/10/09) - QAC Nazionale c/dip (5) 0,2220 0,2220
CE Pavia (dal 01/10/09) - QAC Territoriale c/dip (5) 0,7150 0,7150
TOTALE 8,1270 1,3570 9,4840
CE Pavia (dal 01/10/09) - Cigo Apprendisti (6) 0,3000 0,3000
Note:
  • (1): Sullo stesso imponibile dell'accantonamento
  • (2): Imponibile accantonamento maggiorato del 23,45%
  • (3): Sull'imponibile contributivo IVS Inps
  • (4): Contributo dovuto solo dalle aziende prive di un RLST
  • (5): Sulla retribuzione convenzionale in vigore
  • (6): Dovuto solo per gli apprendisti sullo stesso imponibile dell'accantonamento. IL valore può cambiare in funzione del ccnl applicato (industria, artigianato, PMI e Coop)

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

CE Pavia (dal 01/10/09) - Ance(5) 1,2000 1,2000
CE Pavia (dal 01/10/09) - Ance fuori provincia(5) 1,3000 1,3000
Note:
  • (1): Sullo stesso imponibile dell'accantonamento
  • (2): Imponibile accantonamento maggiorato del 23,45%
  • (3): Sull'imponibile contributivo IVS Inps
  • (4): Contributo dovuto solo dalle aziende prive di un RLST
  • (5): Sulla retribuzione convenzionale in vigore
  • (6): Dovuto solo per gli apprendisti sullo stesso imponibile dell'accantonamento

Trattamento contributivo: Regola del 15%

CE Pavia (dal 01/10/09) - Cassa Edile 2,1000
CE Pavia (dal 01/10/09) - APE 3,0000
CE Pavia (dal 01/10/09) - Scuola Edile 0,4500
CE Pavia (dal 01/10/09) - Trasporto e DPI 1,3500
CE Pavia (dal 01/10/09) - Comitato paritetico 0,3000
CE Pavia (dal 01/10/09) - Cassa Edile c/dip 0,4200
Percentuale totale su cui calcolare il 15% 7,6200
Il 15% sul totale è pari a 1,1430
Se non sono state già tolte dall'imponibile contributivo devi togliere il 100% delle quote c/dip assoggettate al 15% -0,4200
La percentuale, da calcolare sullo stesso imponibile dei contributi dovuti, da aggiungere all'imponibile contributivo è pari a 0,7230
Apprendisti:Per gli apprendisti il 15% deve essere calcolato anche sullo 0,30 a partire dal 1/1/2009.
Per approfondire:Inps circ. 209/95 Inps circ. 125/90

TRATTAMENTO FISCALE

Dal 1 gennaio 2012 devono essere assoggettati a tassazione anche i contributi per assistenza sanitaria versati alla Cassa Edile non avendo o avendo perso i requisiti previsti dalla normativa per la deducibilità dei suddetti contributi. Il contributo a carico del dipendente non è più deducibile dall'imponibile fiscale. La quota a carico del dl (sanitaria e non sanitaria) deve essere inserita nell'imponibile fiscale. Le singole casse edili stanno comunicando con apposita circolare la % di contributo da inserire nell'imponibile fiscale del dipendente.
Fino al 31 dicembre 2011. I contributi versati alla cassa edile non influiscono nella determinazione dell'imponibile fiscale del dipendente ad eccezione del contributo Cassa Edile che per una quota parte è "Contributo di assistenza sanitaria versato dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto per un importo complessivamente non superiore a 7.000.000 di lire (oggi 3.500.000 di lire)" e per un'altra quota parte è destinato ad altro ed è assoggettabile a tasse. Questa ultima quota parte, viene determinata di anno in anno, da ogni cassa edile, di solito non in tempo utile per il conguaglio fiscale. Per la verifica del tetto dei 7.000.000 di lire, occorre sommare sia la quota al carico del dipendente, che la quota a carico del datore di lavoro.
I contributi interessati sono:
CE Pavia (dal 01/10/09) - Cassa Edile 2,1000
    tranne lo 0,2700 a partire dal 01/01/1980
CE Pavia (dal 01/10/09) - Cassa Edile c/dip 0,4200
Note sull'uso

Facciamo del nostro meglio nel tentativo di tenere aggiornati i valori di queste tabelle ma non siamo sicuri di essere riusciti. Pertanto prima di considerarle valide preghiamo i visitatori di confrontarle con quelle disponibili sui siti delle Casse Edili o con altre pubblicazioni.E' gradita la segnalazione sia di errori sia di valori contributivi aggiornati al fax 0802011367 oppure via email all'indirizzo smap@globallab.it.
Altre tabelle disponibili con valori validi dal:
01/10/2020   01/10/2018   01/10/2010  
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