Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Global Laboratory s.r.l. - Bari IVA(Imposta sul valore aggiunto)
Calcolo ravvedimento operoso
Edizione 2012
Parametri per il calcolo
B01 Anno di riferimento dell'imposta (nel formato aaaa es. 2006) non pagata (
B02 Data in cui VERSERO' le somme dovute ( indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)
B03 Termine ultimo entro il quale è possibile calcolare la sanzione ridotta ( indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)
Somme dovute, interessi e sanzioni
  Tributo Periodo Scadenza
gg/mm/aaaa
IVA
non versata
Ritardo Interessi Imposta
+
Interessi
Sanzioni
8904
Totale
C01 6001 Gennaio
C02 6002 Febbraio
C03 6003 Marzo
C04 6004 Aprile
C05 6005 Maggio
C06 6006 Giugno
C07 6007 Luglio
C08 6008 Agosto
C09 6009 Settembre
C10 6010 Ottobre
C11 6011 Novembre
C12 6012 Dicembre
C13 6031 I Trim
C14 6032 II Trim
C15 6033 III Trim
C16 6034 IV Trim(Art. 74)
C17 6013 Acconto mensili
C18 6035 Acconto trimestrali
C19 6099 Saldo(comprensivo di +0,40 mese)
C20 ???? Altro
C99   Totale    
Come calcoliamo gli interessi
Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta.
Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500
Variazioni apportate alla procedura
19/12/2014 Variazione del tasso legale dall'1,0% al 0,5% a partire dal 1/1/2015 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre).
16/12/2011 Variazione del tasso legale dall'1,5% al 2,5% a partire dal 1/1/2012 (Decreto del Ministero delle Finanze del 12/12/2011 pubblicato in G.U. il 15/12/2011).
11/07/2011 Ravvedimento "sprint" con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 se il versamento avviene entro 14 giorni la sanzione viene ridotta a 0,20% per ogni giorno di ritardo sino a max 2,80% (14 giorni x 0,20).
09/02/2011 Le nuove sanzioni decorrono per le violazioni commesse dal 1/2/2011; mentre per le violazioni commesse in precedenza e ravvedute dopo tale data continuano a scontare le precedenti sanzioni.
20/12/2010 Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/12/2010 pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2010 , il ministro ha fissato nella misura del 1,5% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali. La legge di stabilità per il 2011 varia anche le sanzioni a partire dal 1 febbraio 2011; 3%(1/10) per il ravvedimento entro i 30 giorni; 3,75%(1/8) se oltre i 30 giorni ma entro il termine della dichiarazione annuale.
22/12/2009 Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, il ministro ha fissato nella misura del 1% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali.
13/12/2008 Con Decreto 185/2008 in vigore dal 29/11/2008 le sanzioni sono state così ridotte: Se entro 30 giorni 1/12 (invece di 1/8); se entro un anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale 1/10 (invece di 1/5)
14/01/2008 Con Decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato nella misura del 3% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali.
19/07/2007 Agenzia delle Entrate Risoluzione del 22/05/2007 n. 109
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni.
Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • " 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
  • " 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
  • " 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
  • " 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
  • " 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
  • " 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
  • " 1998 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale";
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
  • i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
  • i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attivita' e tributo";
  • il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attivita' e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
16/05/2005 Versione 1.0.0 - Rilascio della prima versione
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