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Come calcoliamo gli interessi |
Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta.
Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500
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Come si compila il bollettino |
Per pagare il ravvedimento si utilizza il modello F24, sommando sanzioni ed interessi all'importo del debito dovuto.
Compilare bollettini separati per acconto e saldo e inviare all'Ufficio Tributi del comune una lettera di comunicazione.
Il bollettino si compila indicando le varie voci di imposta al netto di sanzioni e interessi, e solo il totale del versamento deve essere comprensivo della imposta + sanzione + interessi.
Infine ricordarsi di barrare il campo "ravvedimento".
Nei casi in cui è prevista una diversa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (es. per coloro che presentano la dichiarazione per via telematica), la possibilità di ravvedersi viene allineata a tale data.
Fermo restando il termine perentorio di un anno dalla data dell'omissione o dell'errore.
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Variazioni apportate alla procedura
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19/12/2014 |
Variazione del tasso legale dall'1,0% al 0,5% a partire dal 1/1/2015 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre).
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16/12/2011 |
Variazione del tasso legale dall'1,5% al 2,5% a partire dal 1/1/2012 (Decreto del Ministero delle Finanze del 12/12/2011 pubblicato in G.U. il 15/12/2011).
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11/07/2011 |
Ravvedimento "sprint" con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 se il versamento avviene entro 14 giorni la sanzione viene ridotta a 0,20% per ogni giorno di ritardo sino a max 2,80% (14 giorni x 0,20).
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09/02/2011 |
Le nuove sanzioni decorrono per le violazioni commesse dal 1/2/2011; mentre per le violazioni
commesse in precedenza e ravvedute dopo tale data continuano a scontare le precedenti sanzioni.
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20/12/2010 |
Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/12/2010 pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2010 , il ministro ha fissato nella misura del 1,5% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali.
La legge di stabilità per il 2011 varia anche le sanzioni a partire dal 1 febbraio 2011;
3%(1/10) per il ravvedimento entro i 30 giorni; 3,75%(1/8) se oltre i 30 giorni ma entro il
termine della dichiarazione annuale.
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22/12/2009 |
Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, il ministro ha fissato nella misura del 1% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali.
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13/12/2008 |
Con Decreto 185/2008 in vigore dal 29/11/2008 le sanzioni sono state
così ridotte: Se entro 30 giorni 1/12 (invece di 1/8); se entro un anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale 1/10 (invece di 1/5)
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14/01/2008 |
Con Decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato nella misura del 3% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali. |
19/07/2007 |
Agenzia delle Entrate Risoluzione del 22/05/2007 n. 109
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al
pagamento del tributo e delle sanzioni.
Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti
codici tributo:
- " 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- " 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- " 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- " 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
- " 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- " 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale
Regionale"
- " 1998 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale
Comunale";
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi
alle seguenti istruzioni:
- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella
sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna "importi a debito versati";
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione
"regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione
desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome"
pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici
attivita' e tributo";
- il codice tributo 1998 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri
tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente
reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella
sezione "codici attivita' e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato
l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di
interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti
continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando
quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del
modello 770.
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12/05/2005 |
Versione 1.0.0 - Rilascio della prima versione |
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