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Ultimo aggiornamento il 04/01/2022
Marche

Le aliquote relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono applicate nelle misure ordinarie stabilite dagli artt. 16 e 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con le seguenti eccezioni di cui al comma 3 del citato art. 16.

(Legge Regionale 19/12/2001, n. 35)

  • A decorrere dall'1/1/2002 l’aliquota ordinaria (4,25%) dell’imposta regionale sulle attività produttive è elevata al 5,15 per cento.
    L’aumento dell’aliquota non si applica:

    1. ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l’assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
    2. alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all’articolo 6 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31 che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2002, per i primi due anni di imposta;
    3. agli enti non commerciali, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
    4. alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
    5. alle amministrazioni pubbliche relativamente al valore prodotto nell’esercizio dell’attività commerciale.

    L’aliquota dell’IRAP è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991.
    Per le banche e gli enti assicurativi, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, è elevata al 5,75 per cento.

  • A decorrere dall'1/1/2004:

    (Legge Regionale 5/3/2003, n. 3)

    - alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, comma 1, lettera a), si applica l'aliquota del 3,25 per cento;

    - alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, comma 1, lettera b), si applica l'aliquota del 2,25 per cento.

 

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