Liguria
Le aliquote relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
sono applicate nelle misure ordinarie stabilite dagli artt. 16 e 45 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, con le seguenti eccezioni di cui al comma 3 del citato
art. 16.
Viene
prorogata al 31 dicembre 2003, l’agevolazione a favore delle nuove iniziative
imprenditoriali prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21
maggio 2001 n. 13, prevista nella misura del 3,25 per cento. Per nuova
iniziativa produttiva s’intende l’attività che viene svolta per la prima
volta, nel territorio della Regione, da un’impresa nuova. Il beneficio non si
applica qualora l’attività costituisca prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta in qualsiasi forma sul territorio della Regione.
La stessa aliquota del 3,25 per cento si applica alle nuove iniziative
produttive intraprese negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati
dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani
ai sensi della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20. L’aliquota ridotta è
riconosciuta per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i due
successivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel
territorio dei predetti Comuni montani. Qualora l'attività sia esercitata nel
territorio di più Comuni, il valore della produzione netta di cui al periodo
precedente si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani
proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a
qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi
fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
dei Comuni montani.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio
2002 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è
determinata nella misura del 3 per cento nei confronti dei seguenti soggetti
passivi:
a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266,
iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15
e successive modificazioni e integrazioni;
b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all’albo regionale
di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23. Nei confronti dei consorzi di
cooperative sociali l’aliquota ridotta si applica a condizione che essi
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di
cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 381/1991.
L’agevolazione è accordata nei limiti del valore della produzione
netta prodotta nel territorio della Regione.
(Legge
Regionale 7/5/2002, n. 20; Legge Regionale 21/5/2001, n. 13)
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