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Ultimo aggiornamento il 04/01/2022
Liguria


Le aliquote relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono applicate nelle misure ordinarie stabilite dagli artt. 16 e 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con le seguenti eccezioni di cui al comma 3 del citato art. 16.

Viene prorogata al 31 dicembre 2003, l’agevolazione a favore delle nuove iniziative imprenditoriali prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2001 n. 13, prevista nella misura del 3,25 per cento. Per nuova iniziativa produttiva s’intende l’attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un’impresa nuova. Il beneficio non si applica qualora l’attività costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta in qualsiasi forma sul territorio della Regione. 

La stessa aliquota del 3,25 per cento si applica alle nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani ai sensi della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20. L’aliquota ridotta è riconosciuta per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i due successivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei predetti Comuni montani. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta di cui al periodo precedente si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei Comuni montani. 

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3 per cento nei confronti dei seguenti soggetti passivi:

a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all’albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l’aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 381/1991.

L’agevolazione è accordata nei limiti del valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione.

(Legge Regionale 7/5/2002, n. 20; Legge Regionale 21/5/2001, n. 13)

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