Veneto
Le aliquote relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
sono applicate nelle misure ordinarie stabilite dagli artt. 16 e 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con le seguenti eccezioni di cui al comma 3 del citato art. 16.
(Legge Regionale 9/2/2001, n. 5; Legge Regionale 22/11/2002,
n. 34)
Soggetti
|
Aliquote
|
Durata e decorrenza
|
Condizioni
|
Nuove imprese giovanili, Nuove imprese femminili e Nuove cooperative sociali
|
3,25% ( per i primi 2 anni)
|
dal 2001
|
Applicazione del regime “de minimis”
|
Banche, enti e soc. finanziarie, assicurazioni
|
5,25
|
per il 2003
|
|
|