Molise
Per l’anno 2003, l’ aliquota relativa all’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) è determinata nelle misura minima consentita dall’ art.
16, comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 4,25% per tutti i
soggetti passivi di cui all’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n.446
del 1997, per:
- il valore della produzione netta riferita al territorio dei comuni della
provincia di Campobasso danneggiati dal sisma;
- le nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel
territorio regionale;
- le imprese giovanili di cui al D.lgs. 21 aprile 2000, n.185, articolo 5,
comma 1, e le imprese individuali il cui titolare ha un età non superiore a 35
anni;
- le imprese femminili in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n.215;
- le ONLUS di cui all’articolo 10 del D.lgs. n.460/1997, purché
iscritte nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute
ai sensi della legge n.49/1997 e le cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche operanti senza
fine di lucro;
- le imprese sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore
della produzione netta riferibile al territorio dei comuni montani.
L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario
ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria
in materia di aiuti “de minimis”.
L’ aliquota relativa all’imposta regionale sulle attività
produttive è determinata nelle misura massima consentita, dall’ art. 16,
comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i seguenti settori di attività
:
(Legge Regionale 30/12/2002, n. 45)
|