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Ultimo aggiornamento il 04/01/2022
Toscana


Le aliquote relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono applicate nelle misure ordinarie stabilite dagli artt. 16 e 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con le seguenti eccezioni di cui al comma 3 del citato art. 16.

(Legge Regionale 26/1/2001, n. 2; Legge Regionale 21/12/2001, n. 65; Legge Regionale 20/12/2002, n. 43)

Soggetti Aliquote Durata e decorrenza Condizioni
Onlus e cooperative sociali 3,25% dall’anno di imposta in corso alla data del 1/1/2001

Legge di riferimento: L.R. 2/2001.

Limite “de minimis” per tutti i soggetti agevolati.

Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

 

Costituzione nuove imprese giovanili 3,25% (per i primi 3 anni di attività) 2001, 2002, 2003

Legge di riferimento: L.R. 2/2001.

Primi 3 anni di attività.

Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

 

Imprese ubicate nei comuni interamente montani 3,75% dall’anno di imposta in corso alla data del 1/1/2001

Legge di riferimento: L.R. 2/2001.

Attività con valore della produzione netta non superiore a 77.468,53 Euro prodotta nei territori dei comuni montani di cui alla L.R. 82/2000.

Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi. Montani.

 

Imprese ubicate nei territori montani dei comuni parzialmente montani inseriti in comunità montane 3,75% dall’anno di imposta in corso alla data del 1/1/2003

Legge di riferimento: L.R. 43/2002.

Attività con valore della produzione netta non superiore a 77.468,53 Euro prodotta nei territori montani dei comuni parzialmente montani inseriti in comunità montane di cui alla L.R. 82/2000.

Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi. montani.

 

Esercizi commerciali in zone montane Esenzione concessa dalla R.T. su istanza dall'anno di imposta in corso alla data del 1/1/2002

Legge di riferimento: L.R. 65/2001.

Esercizi commerciali svolgenti servizi di particolare interesse per la collettività e con i requisiti previsti dall’art. 1 della norma sopracitata.

 

Banche altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione 4,40% a decorrere dall’1/1/2003 Legge di riferimento: L.R. 43/2002.

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