Sull’argomento posto all’ordine del giorno relaziona il  Sindaco Dott.Tinti Dimitri che illustra ai Consiglieri Comunali la proposta  posta all’ordine del giorno.

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale ha istituito l'I.C.I. a decorrere dall'anno 1993;

 

Visto in particolare, l'art. 6 di tale decreto, così sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996, n. 662 e modificato dall’art. 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

"Art.  6  -  (Determinazione  delle  aliquote  e  dell'imposta).  -

1. (comma così modificato dall'art. 10, comma 12, del D.L. 31.12.1997, n. 30) L'aliquota é stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non é adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 come modificato dal D.L.vo 11.6.1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta é determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

4. Restando ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.10.1996, n. 556.";

 

Dato atto che il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta é stabilito , ai sensi dell'art. 169 della L. 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto l'atto di Giunta n. 20  del 16.03.2006 con il quale sono state stabilite le seguenti aliquote, per l'anno 2006:

 

a) aliquota ordinaria: 6.8%.

b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5%.

c) aliquota per aree fabbricabili: 7,0%.;

 

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2007 le seguenti aliquote, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio:

 

a) aliquota ordinaria:6,8%.

b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche:5%.

c) aliquota per aree fabbricabili: 7%.

 

Visto il vigente " Regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale sugli immobili" con il quale viene esercitata la potestà regolamentare in materia di I.C.I. (consentita dall'art. 59 del citato D.L.vo 446/97),approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 29.12.1998, cosi’ come modificato dalla deliberazione C.C. in data odierna  “Modifica al regolamento Comunale Imposta comunale sugli Immobili”;

 

Con il seguente esito della votazione:

Presenti n. 10

Voti favorevoli  n. 7

Astenuti n. 3 (Consiglieri Donnini – Berardi – Ferri);

 

DELIBERA

 

 

1) di determinare per l'anno 2007 le aliquote I.C.I. come di seguito indicate:

 

a)  aliquota  ordinaria: 6,8%.

b)  aliquota  per  l'abitazione  principale di persone fisiche: 5%.

c)  aliquota per aree fabbricabili: 7%.;

 

Si considerano abitazioni principali, sia per aliquota che per detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela;

Si considerano abitazioni principali, limitatamente all’aliquota, le abitazioni di edilizia economica popolare di proprietà o in gestione  dell’E.R.A.P. ;

Si considerano abitazioni principali,per tre anni dall’inizio lavori, limitatamente all’aliquota,  quelle all’interno dei centri storici oggetto delle ristrutturazioni e manutenzioni  indicati nell’ elenco allegato al Regolamento  Imposta Comunale sugli Immobili. L’agevolazione viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovra’ essere presentata entro il 31 ottobre 2007.

 

2)      di determinare per l’anno 2007 la detrazione di Euro 170,00 per abitazione principale dei seguenti contribuenti:

-  residenti, per i quali l’abitazione all’interno storico costituisce oggetto di  ristrutturazioni e manutenzioni  indicati nell’ elenco allegato al Regolamento  Imposta Comunale sugli Immobili, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. L’agevolazione viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovra’ essere presentata entro il 31 ottobre 2007.

- residenti con reddito ISEE inferiore a  € 7.500,00 e appartenenti a nuclei famigliari composto solo da pensionati ultra-sessantacinquenni;

- residenti con  reddito ISEE inferiore a  € 8.500,00 e appartenenti a nuclei famigliari che comprendono almeno una persona con grado di inabilità, accertato dai competenti organi ASUR , pari o superiore al 74%.

 

3) di trasmettere al Ministero la richiesta di pubblicazione, tramite il sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali, così come previsto dalla Circolare Ministero Economia e Finanze 16.04.2003, n. 3 (G.U. 29.5.2003, n. 123).