LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale ha istituito l'I.C.I. a decorrere dall'anno 1993;
Visto in particolare, l'art. 6 di tale decreto, così sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996, n. 662:
"Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). -
1. (comma così modificato dall'art. 10, comma 12, del D.L. 31.12.1997, n. 30) L'aliquota é stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non é adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 come modificato dal D.L.vo 11.6.1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta é determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restando ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.10.1996, n. 556.";
Dato atto che il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta é stabilito , ai sensi dell'art. 27 c. 8 della L. 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
Visto l'atto di Giunta n. 23 del 08.03.2005, con il quale sono state stabilite le seguenti aliquote, per l'anno 2005:
a) aliquota ordinaria: 6.5%.
b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5%.
c) aliquota per aree fabbricabili: 7,0%.;
Ritenuto di stabilire, per l'anno 2006 le seguenti aliquote, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio:
a) aliquota ordinaria:6,8%.
b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche:5%.
c) aliquota per aree fabbricabili: 7%.
Visto il vigente " Regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale sugli immobili", approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 29.12.1998,con il quale viene esercitata la potestà regolamentare in materia di I.C.I., secondo quanto consentito dall'art. 59 del citato D.L.vo 446/97;
All’unanimità dei voti, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di determinare per l'anno 2006 le aliquote I.C.I. come di seguito indicate:
a) aliquota ordinaria: 6,8%.
b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5%.
c) aliquota per aree fabbricabili: 7%.;
Si considerano abitazioni principali, sia per aliquota che per detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela (art. 10 Regolamento I.C.I.);
2) di trasmettere al Ministero la richiesta di pubblicazione, tramite il sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali, così come previsto dalla Circolare Ministero Economia e Finanze 16.04.2003, n. 3 (G.U. 29.5.2003, n. 123).