PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 03/03/2008 ADOTTATA DAL

COMUNE DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA (PROV. PU)

IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008

DISPOSITIVO

 

Si determinano per l’anno 2008 le seguenti aliquote per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

a)      aliquota 5,5 per mille per l’unità immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

La detrazione per abitazione principale è di Euro 110,00.

b)      aliquota 5,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9.

 La detrazione è di Euro 110,00.

c)      aliquota 5,5 per mille per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, delle abitazioni principali;

d)      aliquota 5,5 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1^ grado adibite ad abitazione principale;

e)      aliquota 4,0 per mille per le unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2, c. 3 e decreto del Ministro  dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l’Amministrazione Comunale in data 24.05.2005;

f)       aliquota 5,5 per mille per le unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;

g)      aliquota 7 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie A/1 e A/9, anagraficamente non occupate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nei primi 2 anni dall’inizio del possesso;

h)      aliquota 9 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie A/1 e A/9, anagraficamente non occupate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

i)        aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari anagraficamente occupate come abitazione principale esclusivamente da soggetto ed eventuale coniuge che abbia compiuto 65 anni di età alla data del 31/12/2005, titolare di unica pensione sociale o minima dell’INPS, senza altri redditi (eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare) e che sia proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare, classificata o classificabile in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e relative pertinenze. Per i soggetti coniugati le condizioni di cui sopra devono essere possedute anche dal coniuge. (comunicazione entro i termini di versamento delle rate ICI). La detrazione per abitazione principale è di Euro 180,00;

j)        aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari anagraficamente occupate come abitazione principale da soggetto proprietario, o titolare di altro diritto reale, della sola unità immobiliare oggetto della detrazione, classificata o classificabile in categoria A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 e relative pertinenze, e appartenente ad un nucleo familiare composto da almeno una persona convivente con invalidità civile pari o superiore al 90% o con handicap di cui alla L.104/92. (comunicazione entro i termini di versamento delle rate ICI)   La detrazione per abitazione principale è di Euro 180,00;        

k)      aliquota 7 per mille per le aree fabbricabili;

l)        aliquota 7 per mille (aliquota ordinaria) per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni;