COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO (Provincia di Pesaro e Urbino)
Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 09 del 27.03.2009
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
E INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA
DETRAZIONE MAGGIORATA.
…omissis
D E L I B E R A
1) PER l'anno 2009, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono confermate nelle seguenti misure:
a) Aliquota ordinaria: 6,5 (sei virgola cinque) per mille;
b) Aliquota per abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;
c) Aliquota per case non locate ed aree fabbricabili: 7 (sette) per mille;
d) Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
La detrazione per abitazione principale viene elevata ad euro 154,94 quando siano verificate le seguenti
condizioni:
- Il richiedente deve essere cittadino italiano residente nel Comune di San Giorgio di Pesaro;
- I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre
all’abitazione principale e alle eventuali pertinenze per le quali è richiesta l’agevolazione;
- il richiedente deve essere un pensionato o deve avere all’interno del nucleo familiare portatori di
handicap. Le condizioni richieste per le due tipologie sono le seguenti:
A – FAMIGLIE DI PENSIONATI
- Il richiedente deve avere un’età non inferiore a 60 anni con riferimento al primo gennaio dell’anno di
imposizione;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione
principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia
al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare € 8.000,00 se unico occupante, €
14.000,00 per i nuclei di due persone;
B – FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
- In presenza di nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore
all’80% certificata dagli organi competenti;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione
principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia
al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare, complessivamente, € 16.000,00;
e) L'aliquota e la detrazione per abitazione principale possono essere applicate anche ad abitazioni concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e
alle abitazioni date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che nelle stesse
abbiano la residenza;
f) L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizione
che venga allegata alla prevista dichiarazione I.C.I. l’accertamento di inagibilità dell’U.T.C. o in alternativa
idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2) DI stabilire che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena di
decadenza, apposita domanda entro il mese di giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative,
allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita
certificazione;
3) DI dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4) DI dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
5) DI dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione da parte del Ministero delle
Finanze;
6) DI approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'Allegato A) al presente atto.
Omissis..