COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO (Provincia di Pesaro e Urbino)
Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 09 del 27.03.2009
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
E INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA
DETRAZIONE MAGGIORATA.
…omissis
D E L I B E R A
1)
PER l'anno 2009, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita condecreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono confermate nelle seguenti misure:
a)
Aliquota ordinaria: 6,5 (sei virgola cinque) per mille;b)
Aliquota per abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;c)
Aliquota per case non locate ed aree fabbricabili: 7 (sette) per mille;d)
Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;La detrazione per abitazione principale viene elevata ad euro 154,94 quando siano verificate le seguenti
condizioni:
-
Il richiedente deve essere cittadino italiano residente nel Comune di San Giorgio di Pesaro;-
I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltreall’abitazione principale e alle eventuali pertinenze per le quali è richiesta l’agevolazione;
-
il richiedente deve essere un pensionato o deve avere all’interno del nucleo familiare portatori dihandicap. Le condizioni richieste per le due tipologie sono le seguenti:
A – FAMIGLIE DI PENSIONATI
-
Il richiedente deve avere un’età non inferiore a 60 anni con riferimento al primo gennaio dell’anno diimposizione;
-
Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazioneprincipale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia
al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare
€ 8.000,00 se unico occupante, €14.000,00 per i nuclei di due persone;
B – FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
-
In presenza di nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferioreall’80% certificata dagli organi competenti;
-
Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazioneprincipale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia
al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare, complessivamente,
€ 16.000,00;e)
L'aliquota e la detrazione per abitazione principale possono essere applicate anche ad abitazioni concesse inuso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e
alle abitazioni date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che nelle stesse
abbiano la residenza;
f)
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizioneche venga allegata alla prevista dichiarazione I.C.I. l’accertamento di inagibilità dell’U.T.C. o in alternativa
idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2)
DI stabilire che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena didecadenza, apposita domanda entro il mese di giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative,
allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita
certificazione;
3)
DI dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;4)
DI dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;5)
DI dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione da parte del Ministero delleFinanze;
6)
DI approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'Allegato A) al presente atto.Omissis..