COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO (Provincia di Pesaro e Urbino)

Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 09 del 27.03.2009

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

E INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA

DETRAZIONE MAGGIORATA.

…omissis

D E L I B E R A

1) PER l'anno 2009, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono confermate nelle seguenti misure:

a) Aliquota ordinaria: 6,5 (sei virgola cinque) per mille;

b) Aliquota per abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

c) Aliquota per case non locate ed aree fabbricabili: 7 (sette) per mille;

d) Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;

La detrazione per abitazione principale viene elevata ad euro 154,94 quando siano verificate le seguenti

condizioni:

- Il richiedente deve essere cittadino italiano residente nel Comune di San Giorgio di Pesaro;

- I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre

all’abitazione principale e alle eventuali pertinenze per le quali è richiesta l’agevolazione;

- il richiedente deve essere un pensionato o deve avere all’interno del nucleo familiare portatori di

handicap. Le condizioni richieste per le due tipologie sono le seguenti:

A – FAMIGLIE DI PENSIONATI

- Il richiedente deve avere un’età non inferiore a 60 anni con riferimento al primo gennaio dell’anno di

imposizione;

- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione

principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia

al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare 8.000,00 se unico occupante,

14.000,00 per i nuclei di due persone;

B – FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

- In presenza di nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore

all’80% certificata dagli organi competenti;

- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione

principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia

al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare, complessivamente, 16.000,00;

e) L'aliquota e la detrazione per abitazione principale possono essere applicate anche ad abitazioni concesse in

uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e

alle abitazioni date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che nelle stesse

abbiano la residenza;

f) L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizione

che venga allegata alla prevista dichiarazione I.C.I. l’accertamento di inagibilità dell’U.T.C. o in alternativa

idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

2) DI stabilire che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena di

decadenza, apposita domanda entro il mese di giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative,

allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita

certificazione;

3) DI dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

4) DI dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

5) DI dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione da parte del Ministero delle

Finanze;

6) DI approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'Allegato A) al presente atto.

Omissis..