Comune di San Giorgio di Pesaro
Provincia di Pesaro e Urbino
Deliberazione del Consiglio Comunale
Deliberazione Numero 12 del 28-03-08
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 E INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE MAGGIORATA |
Omissis….
D E L I B E R A
1) PER l'anno 2008, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono confermate nelle seguenti misure:
a) Aliquota ordinaria: 6,5 (sei virgola cinque) per mille;
b) Aliquota per abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;
c) Aliquota per case non locate ed aree fabbricabili: 7 (sette) per mille;
d) Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
La detrazione per abitazione principale viene elevata ad euro 154,94 quando siano verificate le seguenti condizioni:
- Il richiedente deve essere cittadino italiano residente nel Comune di San Giorgio di Pesaro;
- I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre all’abitazione principale e alle eventuali pertinenze per le quali è richiesta l’agevolazione;
- il richiedente deve essere un pensionato o deve avere all’interno del nucleo familiare portatori di handicap. Le condizioni richieste per le due tipologie sono le seguenti:
A – FAMIGLIE DI PENSIONATI
- Il richiedente deve avere un’età non inferiore a 60 anni con riferimento al primo gennaio dell’anno di imposizione;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare € 8.000,00 se unico occupante, € 14.000,00 per i nuclei di due persone;
B – FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
- In presenza di nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore all’80% certificata dagli organi competenti;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale reddito non deve superare, complessivamente, € 16.000,00;
e) L'aliquota e la detrazione per abitazione principale possono essere applicate anche ad abitazioni concesse a parenti in linea retta fino al 3^ grado che nelle stesse alle hanno stabilito la propria residenza;
f) L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizione che venga allegata alla prevista dichiarazione I.C.I. l’accertamento di inagibilità dell’U.T.C. o in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2) - di stabilire che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda entro il mese di giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative, allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita certificazione;
3) - di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4) - di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
5) - di dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione da parte del Ministero delle Finanze;
6) - di approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'Allegato A) al presente atto.
Omissis….