DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 28/02/2006
COMUNE DI PIOBBICO
Provincia di Pesaro e Urbino
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 23/10/1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’ICI;
Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 4 del DL 08/08/1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24/10/1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446;
Vista la Legge 27/12/1997, n.449;
Dato atto che anche per l’anno 2006 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione fissata con legge n. 266 del 23/12/2005 art. 155 al 31/03/2006;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 258,23;
4)l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di €. 103,29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n.93 in data 30/11/1998 con effetto dal 01/01/1999;
Richiamata la propria precedente deliberazione 10 del 04/02/2005, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione ordinaria per l’anno 2005, nelle seguenti misure:
- l’aliquota dell’ICI per l’anno 2005 “nella misura del 6 per mille”
- la detrazione per abitazione principale in € 103,29
Dato atto del gettito dell’imposta per l’anno 2006 quantificato in € 240.000,00;
Ritenuto necessario, in considerazione della tenuta dell’equilibrio di bilancio confermare l’attuale misura dell’imposta;
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini ICI;
Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42,comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenza della Giunta comunale ;
Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato ai sensi dell'art. 49 del Dlvo n. 267 del 18.08.2000;
visto l'art. 48 del Dlvo 48 del Dlvo n. 267 del 18.08.2000;
visto lo statuto comunale;
con votazione unanime;
1.- di confermare l’aliquota dell’ICI per l’anno 2006 nella misura del 6 per mille;
2.- di stabilire la detrazione per abitazione principale in € 103,29;
3.- di considerare unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche le unità così come individuate all’art. 10 del Regolamento Comunale;
4.- ai sensi dell'art.58,comma 4, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n, 446, la presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, nella forme previste dalla legge.