_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ufficio Tributi Via Garibaldi 1, 61037 Mondolfo (PU) Tel. 0721/939213 – Fax 0721/959455 – Internet: www.comune.mondolfo.pu.it Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
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I.C.I. 2011
NOVITA':
u Confermate le aliquote dell'anno 2010 ( vedi la sezione “aliquote” );
u Anche per il 2011 esclusa dall'imposta l'abitazione principale ( vedi la sezione “esenzione abitazione principale” );
u Modificati alcuni valori venali di riferimento delle Aree Fabbricabili per l’anno 2011 ( vedi l’apposita tabella ).
SOGGETTI TENUTI A PAGARE L’I.C.I.
Sono soggetti all’I.C.I. i proprietari di immobili, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno solare di titolarità dei diritti suddetti. Il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Come previsto dal D.L. n° 93 del 27/05/2008, come convertito con Legge n° 126 del 24/07/2008 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, è esclusa dall'Imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso. Per abitazione di lusso si intende quella accatastata o accatastabile in categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici).
Per abitazione principale si intende:
1) L'abitazione di residenza anagrafica del soggetto passivo ICI;
2) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
3) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari;
4) L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o da soggetti disabili riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che trasferiscono la residenza dall'unità immobiliare presente sul territorio del Comune in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;
5) L’abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ICI a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione di residenza (esempio genitore/figlio). La concessione in uso gratuito e il vincolo di parentela si rilevano dall’autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del DPR n° 445/2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui è avvenuta
6) L'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
Rientra nell'esclusione dall'imposta anche l'eventuale pertinenza (garage, posto auto, soffitta, cantina), classificata o classificabile in categoria C2 – C6 – C7, che risulti ubicata nello stesso o diverso complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale come sopra intesa, purché sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. In presenza di più pertinenze asservite alla medesima abitazione l'esclusione si applica comunque su una sola pertinenza, gli altri immobili sono assoggettati all’aliquota ordinaria.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DA PAGARE
L’imposta annua si calcola applicando l’aliquota, al valore degli immobili (base imponibile) così calcolato:
¨ fabbricati: il valore è costituito dalla rendita catastale al 01/01/2011 rivalutata e moltiplicata come segue:
- categoria catastale A (ad esclusione della A10): rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 100;
- categoria catastale A10 : rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 50;
- categoria catastale B : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 140;
- categoria catastale C (ad esclusione della C1): rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 100;
- categoria catastale C1 : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 34;
- categoria catastale D : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 50
(ad eccezione per quest’ultimo gruppo D, di quelli non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese, per i quali il valore è determinato rivalutando con appositi coefficienti i valori contabili iscritti);
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati divenuti inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. I contribuenti devono allegare alla dichiarazione ICI idonea documentazione attestante l'inagibilità o inabitabilità, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Su richiesta del contribuente, l'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del richiedente; in alternativa il contribuente ha facoltà di allegare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante tali condizioni. La riduzione prevista ha termine con la cessazione dell'inagibilità o inabitabilità, da dichiararsi ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.lgs 504/92 (vedi la voce “dichiarazioni”); tale cessazione avviene comunque con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio.
¨ terreni agricoli: il valore è dato dal reddito dominicale al 01/01/2011 rivalutato del 25% moltiplicato per 75;
¨ aree fabbricabili: il valore è quello venale in comune commercio al 01/01/2011.
Si ricorda che l'Ufficio non procede a verifiche ed accertamenti, se l’imposta dovuta per le predette aree risulti dichiarata e versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con atto della Giunta Comunale. A partire dal mese di maggio i possessori di aree fabbricabili possono prendere visione della tabella sintetica delle valutazioni per l’anno 2011, presso l’Ufficio Tributi, presso l’Ufficio dei Servizi Demografici di Marotta in Via Litoranea n° 152, oppure direttamente sul Sito Internet del Comune: http://www.comune.mondolfo.pu.it
ALIQUOTE E DETRAZIONI
¨ A) aliquota ridotta del 5,8 ä ( cinque virgola otto per mille ):
Per l'abitazione principale e la relativa pertinenza non esclusa dall'imposta ai sensi del D.L. n° 93 del 27/05/2008, come convertito con Legge n° 126 del 24/07/2008 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI. (vedi la voce “esenzione abitazione principale”).
Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato. Queste unità immobiliari non rientrano nell'esenzione disposta per l'abitazione principale.
Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo non esclusa dall'imposta, viene riconosciute su base annua la detrazioni d'imposta di € 103,29. (art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92).
La detrazione spettante deve essere applicata sull'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, e va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla percentuale di possesso. La detrazione va applicata all’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l'imposta risulti inferiore alla detrazione spettante, la parte di detrazione ancora disponibile può essere utilizzata solo per ridurre l’imposta dovuta per la pertinenza asservita.
¨ B) aliquota del 4 ä ( quattro per mille ):
a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili / inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997 n° 449. L’agevolazione viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovrà essere presentata entro il termine della presentazione della dichiarazione ICI riferita all'anno in cui sono iniziati i lavori.
¨ C) aliquota ordinaria del 7 ä ( sette per mille ):
applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A) e B).
(Per esempio: abitazioni non di residenza, uffici, negozi, opifici, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.)
VERSAMENTI
Acconto: entro il 16 giugno 2011; Saldo: dal 1° al 16 dicembre 2011; Versamento Unico entro la scadenza dell'acconto (16 giugno 2011).
L'acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta per il 2011 calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno 2010. La seconda rata è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. E' ammesso il versamento unico, considerando naturalmente le aliquote e detrazioni dell’anno 2011 entro la scadenza dell'acconto. Le persone fisiche non residenti in Italia possono pagare l’ICI in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, con l’aggiunta degli interessi del 3% sulla rata che avrebbero dovuto versare in acconto.
Il totale da versare (non i singoli importi) deve essere arrotondato all'euro, per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre i 49 cent. (es.: il totale da versare di € 115,49 si arrotonda a € 115,00 mentre € 115,50 si arrotonda a € 116,00).
1) Versamento tramite modello di pagamento unificato (modello F24):
- Con modello cartaceo: presso gli sportelli bancari, postali e degli agenti della riscossione (senza spese);
- F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web del Ministero delle Finanze http://www.agenziaentrate.it (senza spese);
- F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi di home banking;
Codice
Codice Tributo 3901 per l'importo relativo all'abitazione principale (al netto delle detrazioni)
Codice Tributo 3902 per i terreni agricoli
Codice Tributo 3903 per le aree fabbricabili
Codice Tributo 3904 per gli altri fabbricati
Codice Tributo 3906 - Interessi
Codice Tributo 3907 - Sanzioni
2) Versamento con bollettino di c/c postale direttamente intestato a:
- presso qualsiasi sportello postale (con spese a carico);
- pagamento on line tramite Internet direttamente al Sito Web delle Poste Italiane http://www.poste.it (con spese a carico).
DICHIARAZIONI
L'art. 37, comma 53 del D.L. n° 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione n° 248/2006 e poi dal comma 174 della Legge n° 296/2006 ha previsto che dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n° 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI). In caso di obbligo di presentazione (va utilizzato l'apposito modello ministeriale uguale per tutto il territorio nazionale) la scadenza è la medesima della denuncia dei redditi riferita all'anno da dichiarare. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, alla quale non siano seguiti ulteriori atti come sopra indicato, non sono obbligati a presentare