ALIQUOTE

Le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 sono state determinate dall’Amministrazione comunale come segue:


A) aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille :


- a1) In favore delle persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e dei soci assegnatari per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente. La dimora abituale coincide con l'iscrizione anagrafica delle persone residenti.


- a2) Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantacinquenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che trasferiscono la residenza dall'unità immobiliare presente sul territorio del Comune in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata.


- a3) Per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione principale.

La concessione in uso gratuito e il vincolo di parentela si rilevano dall’autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del DPR n° 445/2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata:

L’autocertificazione pervenuta in ritardo darà diritto al beneficio dell’aliquota ridotta dall’anno successivo.


_______________________________________________________________________________________


L’aliquota del 5,8 per mille va applicata anche alla pertinenza (garage, posto auto, soffitta, cantina), classificata o classificabile in categoria C2 – C6 – C7, che risulti ubicata nello stesso o diverso complesso immobiliare nel quale è sita l’unità immobiliare sopra indicata, purché sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. In presenza di più pertinenze asservite alla medesima abitazione le agevolazioni si applicano comunque soltanto su una sola, le restanti pertinenze sono assoggettate quindi all’aliquota ordinaria.


L’aliquota ridotta è applicabile per il periodo in cui si verifica la destinazione ad abitazione di residenza.


Per le detrazioni spettanti vedere la voce DETRAZIONI


B) aliquota del 4 (quattro) per mille :

- b1) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997 n° 449. L’agevolazione viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2007.


C) aliquota ordinaria del 7 ( sette) per mille :

- c1) applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A) e B).

(Per esempio: abitazioni non di residenza, uffici, negozi, opifici, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.)


______________________________________________________________________________________


L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati divenuti inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. I contribuenti devono allegare alla dichiarazione ICI idonea documentazione attestante l'inagibilità o inabitabilità, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Su richiesta del contribuente, l'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del richiedente; in alternativa il contribuente ha facoltà di allegare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante tali condizioni. La riduzione prevista ha termine con la cessazione dell'inagibilità o inabitabilità, da dichiararsi ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.lgs 504/92 (vedi la voce DICHIARAZIONI); tale cessazione avviene comunque con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

DETRAZIONI

Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, viene riconosciuta la detrazione d’imposta di € 103,29 l’anno, rapportata ai mesi nei quali l’immobile viene effettivamente utilizzato come abitazione principale. Nel caso che la stessa unità immobiliare posseduta venga adibita ad abitazione principale da più soggetti, l’ammontare della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso. L’importo così calcolato va indicato sul bollettino alla voce “detrazione per l’abitazione principale”. La detrazione va applicata all’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l’imposta dovuta per tale abitazione risulti inferiore alla detrazione, la parte di questa ancora disponibile può essere utilizzata solo per ridurre l’imposta dovuta per la pertinenza asservita all’abitazione principale.


La detrazione non spetta per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta.

Maggiore detrazione per l’abitazione principale:


La normale detrazione di € 103,29 come sopra applicata, è elevata a complessivi € 154,94 l’anno per l’abitazione di residenza a favore dei contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:


  1. aver compiuto 65 anni di età al 31.12.2005;

  2. essere proprietari o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C2 – C6 – C7, nonché di terreni agricoli il cui reddito catastale annuo imponibile non risulti superiore ad € 103,29;

  3. l’unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (e dell’eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare;

  4. per i soggetti soli il reddito imponibile dell’anno 2005 non deve risultare superiore ad € 9.000,00 mentre per i soggetti coniugati, entrambi ultra-sessantacinquenni, il reddito imponibile dell’anno 2005, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore ad € 12.300,00.


La detrazione spetterà fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e l’eventuale pertinenza, in proporzione ai mesi nei quali sussistono tutte le condizioni richieste.