Sono soggetti all’I.C.I. i proprietari di immobili, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno solare di proprietà o titolarità dei diritti suddetti. Il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
COME SI CALCOLA L'IMPORTO DA PAGARE
L’imposta annua si calcola applicando l’aliquota, al valore degli immobili:
per i fabbricati il valore è costituito dalla rendita catastale - rivalutata del 5% - moltiplicata per:
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A10) e gruppo catastale D, ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese, per i quali il valore è determinato rivalutando con appositi coefficienti, i valori risultanti dalle scritture contabili;
34 per negozi e botteghe (categoria catastale C1);
per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale - rivalutato del 25% - moltiplicato per 75;
per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
Si ricorda che l’Amministrazione Comunale ha deliberato di non procedere ad accertamenti, se l’imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con atto della Giunta Comunale. I valori vengono determinati entro il 30 aprile di ogni anno. I possessori di aree fabbricabili sono quindi invitati a prendere visione della tabella sintetica delle valutazioni per l’anno 2006, disponibile presso l’Ufficio Tributi oppure “scaricabile” dal Sito Internet: http//www.comune.mondolfo.pu.it
Se non si dispone della rendita catastale espressa in Euro, è sufficiente convertire (con arrotondamento) quella in Lire: Es. rendita di Lit. 650.000 diviso 1936,27 uguale Euro 335,70.
ALIQUOTE
Le aliquote I.C.I. per l’anno 2006 sono state determinate dall’Amministrazione comunale come segue:
A) aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille :
- a1) In favore delle persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e dei soci assegnatari per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente. La dimora abituale coincide con l'iscrizione anagrafica delle persone residenti.
- a2) Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantacinquenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che trasferiscono la residenza dall'unità immobiliare presente sul territorio del Comune in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata.
- a3) Per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione principale.
La concessione in uso gratuito e il vincolo di parentela si rilevano dall’autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del DPR n° 445/2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata:
entro il 31 ottobre 2006 per la concessione, o per la cessata concessione avvenuta nel 2005;
entro il 31 ottobre 2007 per la concessione, o per la cessata concessione avvenuta nel 2006.
L’autocertificazione pervenuta in ritardo darà diritto al beneficio dell’aliquota ridotta dall’anno successivo.
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L’aliquota del 5,8 per mille va applicata anche alla pertinenza (garage, posto auto, soffitta, cantina), classificata o classificabile in categoria C2 – C6 – C7, che risulti ubicata nello stesso o diverso complesso immobiliare nel quale è sita l’unità immobiliare sopra indicata, purché sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. In presenza di più pertinenze asservite alla medesima abitazione le agevolazioni si applicano comunque soltanto su una sola, le restanti pertinenze sono assoggettate quindi all’aliquota ordinaria.
L’aliquota ridotta è applicabile per il periodo in cui si verifica la destinazione ad abitazione di residenza.
Per le detrazioni spettanti vedere la voce DETRAZIONI
B) aliquota del 4 (quattro) per mille :
- b1) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997 n° 449. L’agevolazione viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2007.
C) aliquota ordinaria del 7 ( sette) per mille :
- c1) applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A) e B).
(Per esempio: abitazioni non di residenza, uffici, negozi, opifici, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.)
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L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati divenuti inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. I contribuenti devono allegare alla dichiarazione ICI idonea documentazione attestante l'inagibilità o inabitabilità, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Su richiesta del contribuente, l'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del richiedente; in alternativa il contribuente ha facoltà di allegare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante tali condizioni. La riduzione prevista ha termine con la cessazione dell'inagibilità o inabitabilità, da dichiararsi ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.lgs 504/92 (vedi la voce DICHIARAZIONI); tale cessazione avviene comunque con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio.
DETRAZIONI
Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, viene riconosciuta la detrazione d’imposta di € 103,29 l’anno, rapportata ai mesi nei quali l’immobile viene effettivamente utilizzato come abitazione principale. Nel caso che la stessa unità immobiliare posseduta venga adibita ad abitazione principale da più soggetti, l’ammontare della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso. L’importo così calcolato va indicato sul bollettino alla voce “detrazione per l’abitazione principale”. La detrazione va applicata all’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l’imposta dovuta per tale abitazione risulti inferiore alla detrazione, la parte di questa ancora disponibile può essere utilizzata solo per ridurre l’imposta dovuta per la pertinenza asservita all’abitazione principale.
La normale detrazione di € 103,29 come sopra applicata, è elevata a complessivi € 154,94 l’anno per l’abitazione di residenza a favore dei contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
aver compiuto 65 anni di età al 31.12.2005;
essere proprietari o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C2 – C6 – C7, nonché di terreni agricoli il cui reddito catastale annuo imponibile non risulti superiore ad € 103,29;
l’unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (e dell’eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare;
per i soggetti soli il reddito imponibile dell’anno 2005 non deve risultare superiore ad € 9.000,00 mentre per i soggetti coniugati, entrambi ultra-sessantacinquenni, il reddito imponibile dell’anno 2005, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore ad € 12.300,00.
La detrazione spetterà fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e l’eventuale pertinenza, in proporzione ai mesi nei quali sussistono tutte le condizioni richieste.
I soggetti aventi diritto dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune – entro dicembre 2006 – idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n° 445/2000 per dimostrare il possesso di tali requisiti. La richiesta di maggior detrazione si intende tacitamente rinnovata fino a quando ne sussistono le condizioni, quindi i soggetti che avessero già presentato la richiesta per le passate annualità e conservano i requisiti previsti anche per l'annualità corrente, non devono presentare una nuova domanda. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche o controlli su quanto dichiarato.
VERSAMENTI
I bollettini di versamento vanno intestati al seguente c/c postale:
n° 20092862 intestato a COMUNE DI MONDOLFO - I.C.I. SERVIZIO TESORERIA
I versamenti, eseguiti utilizzando i bollettini ICI di colore rosso, andranno effettuati nel seguente periodo:
Acconto: entro il 30 giugno 2006; Saldo: dal 1° al 20 dicembre 2006; Versamento Unico: entro il 30 giugno 2006.
Per i correntisti BancoPosta oppure per i titolari di carta di credito, il pagamento dell’imposta può avvenire anche Online, direttamente al Sito Web delle Poste Italiane http://www.poste.it
I versamenti effettuati direttamente presso una delle seguenti Banche convenzionate non comportano commissioni di pagamento a carico dei contribuenti:
Per l’anno d’imposta 2006 i versamenti vanno così calcolati:
Ipotesi A : Si possiedono gli stessi immobili, per la stessa quota, per lo stesso periodo e destinati allo stesso utilizzo del 2005:
- in acconto si paga il 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni del 2005, ossia si paga lo stesso importo versato per l’Acconto di giugno 2005;
- a saldo si esegue il versamento a conguaglio, ossia si paga il dovuto di tutto l’anno con le aliquote e detrazioni del 2006 meno l’imposta versata in acconto.
N.B.: per le aliquote di cui ai punti B) e C), che sono invariate, si versano gli stessi importi dell'anno 2005.
Ipotesi B : Si possiedono immobili diversi, con quote diverse, per periodi diversi o destinati ad uso diverso rispetto al 2005:
- in acconto si paga il 50% dell’imposta dovuta sugli immobili posseduti nel 2006, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni del 2005;
- a saldo si esegue il versamento a conguaglio, ossia si paga il dovuto di tutto l’anno con le aliquote e detrazioni del 2006 meno l’imposta versata in acconto.
Ipotesi C : Nell'anno 2006 non si possiedono più gli immobili posseduti nel 2005:
- in acconto si paga il 50% dell’imposta dovuta sugli immobili posseduti nel 2006 rapportata ai mesi di possesso, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni del 2005;
- a saldo si esegue il versamento a conguaglio, ossia si paga il dovuto di tutto l’anno con le aliquote e detrazioni del 2006 meno l’imposta versata in acconto.
Ipotesi D : Il contribuente, indipendentemente dalle situazioni sopra riportate, entro la scadenza dell’acconto può versare il dovuto di tutto l’anno, considerando naturalmente le aliquote e detrazioni dell’anno 2006.
Esempio di conteggio: Possesso con il coniuge al 50% dell’abitazione di residenza accatastata in cat. A/2 di classe 2 di vani 4,5 con rendita di € 360,23 e relativa pertinenza (es. garage) accatastata in cat. C/6 di classe 2 di mq. 17 con rendita di € 25,46.
Abitazione: € 360,23 di rendita + 5% per rivalutazione = € 378,24 x 100 = € 37.824,00 (base imponibile) alla quale si applica l’aliquota del 5,8 per mille ottenendo € 219,38 da dividere per la quota di possesso del 50% = € 109,69 a cui si deve togliere la detrazione per l’abitazione di residenza di € 51,65 (detrazione totale di € 103,29 diviso 2) ottenendo l'imposta dovuta di € 58,04
Pertinenza: € 25,46 di rendita + 5% per rivalutazione = € 26,73 x 100 = € 2.673,00 (base imponibile) alla quale si applica l’aliquota del 5,8 per mille ottenendo € 15,50 da dividere per la quota di possesso del 50% = € 7,75 (imposta dovuta)
Quota da versare dal singolo contribuente € 58,04 + € 7,75 = € 65,79 ( di cui € 32,90 in Acconto e € 32,89 a Saldo).
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Attenzione: – I bollettini verranno digitalizzati ed archiviati elettronicamente, si prega quindi di compilarli in stampatello.
– L’imposta dovuta per l’intero anno va versata solo se d’importo superiore ad € 2,07.
– In caso di più immobili posseduti nel Comune di Mondolfo va utilizzato un solo bollettino.
DICHIARAZIONI
Se durante l’annualità corrente è iniziato/cessato il possesso dell’immobile e/o se sono intervenute variazioni che abbiamo determinato un diverso ammontare dell’imposta non derivante da variazioni di aliquota e/o detrazioni, il contribuente è soggetto all’obbligo di dichiarazione entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’intervenuta variazione. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.
Esempio: - acquisto o vendita abitazione del novembre 2005: dichiarazione ICI 2005 entro il 31/10/2006;
- acquisto o vendita abitazione del gennaio 2006: dichiarazione ICI 2006 entro il 31/10/2007;
I modelli per la dichiarazione ICI, uguali per tutto il territorio nazionale, sono disponibili gratuitamente presso l’Ufficio Tributi, presso l’Ufficio dei Servizi Demografici di Marotta sito in Via Litoranea n° 152, oppure possono essere “scaricati” direttamente dal nostro Sito Internet: http//www.comune.mondolfo.pu.it (generalmente i modelli sono disponibili a maggio di ogni anno, ad esempio per le dichiarazioni ICI 2005 saranno disponibili da maggio 2006, per le dichiarazioni ICI 2006 saranno disponibili da maggio 2007).