DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 19/03/2008

 

                  IL CONSIGLIO COMUNALE

 

     VISTO il T.U.E.L. del Decreto Leg.vo n.267 del 18.08.2000;

     VISTO l'art.49 del suddetto Decreto in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarita' tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

     VISTI:

      - il parere favorevole di regolarita' tecnica;

      - il parere favorevole di regolarita' contabile;

 

     VISTO l'art.1 del Decreto Leg.vo n.504 del 30.12.1992, con cui si istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

     VISTO l'art.3 comma 53, della legge 23.12.1996, n.662 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale l'aliquota e' stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno (art.31 comma 1 Legge 448/98) con effetto per l'anno successivo; e che la medesima deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali, nonché puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

     CONSIDERATO che il comma 169 della Legge 296/97 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione che corrisponde al 31.03.2007 in base al Decreto del Ministro dell’Interno del 30.11.2006;

     CHE dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

     VISTO l’art.1 del comma 156 della Finanziaria 2007 il quale stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote I.C.I. è il Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art.42 del T.U.E.L. 267/2000;

     VISTA la deliberazione di G.C. n.10 del 19.02.2005 con cui si determinò l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 nel modo seguente:

 

   1. Aliquota ordinaria 7%.(sette per mille);

   2. Aliquota ridotta del 5,7%. (cinque virgola sette per mille) a favore delle persone  fisiche, soggetti passivi aventi residenza anagrafica nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

     VISTA la deliberazione di G.C. n.8 del 13.02.2006 con cui si confermava per l’anno 2006 l’aliquota ICI dell’anno 2005;

     VISTA la deliberazione di C.C. n.10 del 26.03.2007 con cui si confermava per l’anno 2007 l’aliquota ICI dell’anno 2005;

     CONSIDERATO opportuno confermare anche per l’anno 2008 l'aliquota ICI dell’anno 2005;

     VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20.12.2007 concernente la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali, al 31 Marzo 2008;

     VISTA la Legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008);

     CONSIDERATO che i consiglieri di minoranza Ugolini Anna Palma e Bartolini Delmino annunciano il loro voto contrario in quanto, già in precedenza furono contrari all’aumento delle imposte;

     CONSIDERATO che il consigliere di minoranza Moroncelli Roberto annuncia la sua astensione dal voto;

 

     CON VOTI favorevoli 9, contrari 2, resi per alzata di mano;

     

                                 DELIBERA

 

1. Di determinare per l'anno 2008 l'aliquota del 7%. (sette per mille);

 

2. Di determinare una aliquota ridotta del 5,7%. (cinque virgola sette per mille) a favore delle persone fisiche, soggetti passivi aventi residenza anagrafica nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come specificato all’art.7 comma 3 del regolamento per l’applicazione dell’ICI;

 

3. Di dare atto che l'aliquota sarà pubblicata secondo le modalità indicate nella circolare del 16.04.2003 n.3.