LA GIUNTA COMUNALE

     VISTO il T.U.E.L. del Decreto Leg.vo n.267 del 18.08.2000;
     VISTO l'art.49 del suddetto Decreto in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarita' tecnica e cntabile, espressi dai responsabili degli uffici;
     VISTI:
      - il parere favorevole di regolarita' tecnica;
      - il parere favorevole di regolarita' contabile;

     VISTO l'art.1 del Decreto Leg.vo n.504 del 30.12.1992, con cui si istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

     VISTO l'art.3 comma 53, della legge 23.12.1996, n.662 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale l'aliquota e' stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno (art.31 comma 1 Legge 448/98) con effetto per l'anno successivo; e che la medesima deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali, nonché puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
 
 VISTO l'art.27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n.448 il quale fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
     VISTO la Legge n.266 art.1 comma 155 in data 23.12.2005 con cui il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l'anno 2006 da parte degli Enti Locali e' differito al 31.03.2006;
     VISTO l'art.42 comma 2 lett.F del T.U.E.L. N.267/2000 in base al quale compete al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 RITENUTO, pertanto, la competenza della Giunta Comunale alla determinazione delle aliquote  dei tributi;
 VISTA la deliberazione di G.C. n.10 del 19/02/2005 con cui e' stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 nel modo seguente:

   1. Aliquota ordinaria 7%.(sette per mille);
   2. Aliquota ridotta del 5,7%. (cinque virgola sette per mille) a favore delle persone  fisiche, soggetti passivi aventi residenza anagrafica nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

  CONSIDERATO opportuno confermare l'aliquota Ici anno 2005 anche per l'anno 2006;
 
 A VOTI UNANIMI;

                                 DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2006 l'aliquota del 7%. (sette per mille);
2. Di determinare una aliquota ridotta del 5,7%. (cinque,sette per mille) a favore delle persone fisiche, soggetti passivi aventi residenza anagrafica nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3. Di dare atto che l'aliquota sarà pubblicata secondo le modalità indicate nella circolare del 16.04.2003 n.3.