Comune di Colbordolo

Provincia di Pesaro Urbino

Piazza del Popolo n. 5

61022 Colbordolo

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I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

  ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI COLBORDOLO (C.C. N. 7 DEL 27.01.2009) IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2009

 

omissis

1) DI DETERMINARE per l'anno 2009 le aliquote per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

a) aliquota  del 5,5  per mille per l'unità immobiliare  adibita ad abitazione  principale;

sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2^ grado e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale;

 

b) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione, oppure locate a soggetti che  non hanno la residenza quale abitazione principale;

 

c) aliquota del 6,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

 

d) aliquota del 7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e le aree fabbricabili;

 

e) aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari nei centri storici del Capoluogo e di Montefabbri ai sensi della L. 27.12.1997, n. 449;

 

f) aliquota agevolata del 5,5 per mille per i fabbricati ad uso abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite nell’accordo per i contratti di locazione agevolata di cui alla Legge n. 431 del 09/12/1998.

 

        Le agevolazioni di cui alla lettera a) per le abitazioni concesse in uso gratuito, sono concesse a seguito di comunicazione su modulo predisposto dal Comune, da presentarsi entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Il beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista. La mancata o ritardata presentazione  della comunicazione comporterà la concessione del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta.

Omissis

      4) DI DETERMINARE per l’anno 2009 le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale previste dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92:

      - detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell’ICI, fissata in  Euro 108,46 per le categorie A2, A3, A4 e A5 con delibera di C.C. n. 6 del 27.02.1998 per l’anno 1998 e in Euro 103,29 per le categorie A1 e A7;

     -detrazione di Euro 180,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo che gravi nelle seguenti condizioni personali ed economiche:
·         proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate;
·         proprietario appartenente ad un nucleo familiare con un ISEE riferito ai redditi percepiti nel 2008 non superiore a 7.000 Euro se il nucleo è composto esclusivamente da persone di età non inferiore a 65 anni compiuti alla data del 31 dicembre 2008 o se il nucleo comprende almeno una persona disabile con grado di inabilità pari o superiore al 74%;

tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 01.01.2009.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione del diritto, far pervenire al Comune entro il 30 giugno 2009, apposita comunicazione su modello predisposto dall’ufficio.

 

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ESTRATTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE.

 

Colbordolo, 03 marzo 2009

                                                                                                             Il Funzionario Responsabile

                                                                                                                    Giovannini Antonella