Comune di Colbordolo Provincia di Pesaro Urbino

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I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

  ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI COLBORDOLO (C.C. N.05 DEL 23.02.2005) IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005

 omissis

 1) DI DETERMINARE per l'anno 2005 la detrazione per l'abitazione principale in €uro 108.46  per le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5 e in €uro 103.29 per le categorie A/1 e A/7;

 2) DI DARE ATTO che per l'anno 2005 le aliquote già determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 14.01.2005, le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell'I.C.I. sono così quantificate:

 a)aliquota  del 5,5  per mille per l'unità immobiliare  adibita ad abitazione  principale;

- detrazione abitazione principale:

- €uro 108.46  per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5

- €uro 103.29  per le categorie A/1 e A/7,

sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2^ grado e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale;

 b)aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione, oppure locate a soggetti che  non hanno la residenza quale abitazione principale;

 c)aliquota del 6,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

 d)aliquota del 7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e le aree fabbricabili;

 e)aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari nei centri storici del Capoluogo e di Montefabbri ai sensi della L. 27.12.1997, n. 449.

         Le agevolazioni di cui alla lettera a) per le abitazioni concesse in uso gratuito, sono concesse a seguito di comunicazione su modulo predisposto dal Comune, da presentarsi entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Il Beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista. La mancata o ritardata presentazione  della comunicazione comporterà la concessione del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta.

omissis

Colbordolo, 26 febbraio 2005

                                           Il Funzionario Responsabile

                                                                                        Giovannini Antonella