PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

..... OMISSIS......

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2009, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure differenziate:

a) 5,5 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli);

b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;

c) 7,0 per mille per gli alloggi non locati (l'eventuale locazione dell'immobile dovrà essere attestata mediante apposita autocertificazione, onde poter rientrare nella fattispecie b) per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni soggetti a tale tributo e per le aree fabbricabili.

Si considerano abitazione principale anche le pertinenze pure se classate in categorie diverse dall'abitazione e con attribuzione di autonoma rendita. Sono altresì considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.

Si reputano inoltre abitazioni principali quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela. Sui fabbricati in oggetto viene applicata l'aliquota agevolata per l'abitazione principale e viene riconosciuta la detrazione di imposta di Euro 103,29.