..... OMISSIS......
DELIBERA
1) Di confermare per l'anno 2009, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure differenziate:
a) 5,5 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli);
b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;
c) 7,0 per mille per gli alloggi non locati (l'eventuale locazione dell'immobile dovrà essere attestata mediante apposita autocertificazione, onde poter rientrare nella fattispecie b) per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni soggetti a tale tributo e per le aree fabbricabili.
Si considerano abitazione principale anche le pertinenze pure se classate in categorie diverse dall'abitazione e con attribuzione di autonoma rendita. Sono altresì considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.
Si reputano inoltre abitazioni principali quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela. Sui fabbricati in oggetto viene applicata l'aliquota agevolata per l'abitazione principale e viene riconosciuta la detrazione di imposta di Euro 103,29.