DELIBERA

 

1.       Di  determinare per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, nelle seguenti misure differenziate:

a)      5,5  per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze

b)      6,5  per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni,

c)      7,0  per  mille  per gli alloggi non locati (l'eventuale locazione dell'immobile   dovra`         essere  attestata  mediante  apposita autocertificazione, onde poter rientrare nella fattispecie b) per  quelli  posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per  i  terreni  soggetti  a  tale  tributo  e  per  le  aree fabbricabili.

        

        Si  considerano  abitazione  principale  anche  le  pertinenze pure se classate  in  categorie  diverse dall'abitazione e con attribuzione di autonoma rendita. Sono altresi` considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina. Si reputano inoltre  abitazioni  principali  quelle unita` immobiliari concesse in uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al 6^ grado di parentela. Sui  fabbricati  in  oggetto  viene applicata l'aliquota agevolata per l'abitazione  principale e viene riconosciuta la detrazione di imposta di Euro 103,29.