DELIBERA
1. Di determinare per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure differenziate:
a) 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni,
c) 7,0 per mille per gli alloggi non locati (l'eventuale locazione dell'immobile dovra` essere attestata mediante apposita autocertificazione, onde poter rientrare nella fattispecie b) per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni soggetti a tale tributo e per le aree fabbricabili.
Si considerano abitazione principale anche le pertinenze pure se classate in categorie diverse dall'abitazione e con attribuzione di autonoma rendita. Sono altresi` considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina. Si reputano inoltre abitazioni principali quelle unita` immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 6^ grado di parentela. Sui fabbricati in oggetto viene applicata l'aliquota agevolata per l'abitazione principale e viene riconosciuta la detrazione di imposta di Euro 103,29.