1)      di confermare, per l’anno 2010, le seguenti aliquote  per la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni.

 

A)    Aliquota del 7 per mille:

 

A1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione per i primi  due anni.

(es. Per l’anno d’imposta 2010 un immobile tenuto non locato o tenuto a disposizione dal 31/07/2008 al 31/07/2010, pagherà per i primi sette mesi del 2010 il 7 per mille  per i restanti cinque mesi l’8 per mille).

In coincidenza della scadenza dell’acconto I.C.I. dell’anno di competenza i soggetti interessati dovranno produrre la documentazione comprovante la propria situazione attraverso la presentazione di contratti di locazione a canone libero e contratti di comodato e, in mancanza di questi, un’autocertificazione attestante lo stato di utilizzo dell’immobile.

 

B)    Aliquota agevolata del 4 per mille:

 

B1) per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, locate a conduttori che nelle stesse abbiano stabilito la propria abitazione principale con contratto tipo di cui al punto A) dell’accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 (art. 2 comma 3 ).

I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, completo di verbale di consegna e conformità del canone, presso l’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per una durata superiore a mesi 6 nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota del 4 per mille per tutto l’anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.

 

B2) per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, locate agli studenti universitari con il contratto tipo di cui al punto C) dell’Accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 ( art. 5 comma 2 e 3 ).

I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, completo di verbale di consegna e conformità del canone, presso l’Ufficio Tributi  entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per una durata superiore a mesi 6 nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota del 4 per mille per tutto l’anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.

 

 

C)    Aliquota ridotta del 5 per mille: per tutti gli immobili utilizzati come abitazione principale e quelli ad essi assimilati,  con classificazione catastale nelle  categorie A1, A8, A9.

 

 

D)  Aliquota dell’ 8 per mille:

D1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione oltre i  due anni. Il calcolo a ritroso dei due anni va effettuato su ciascuno dei giorni dell’anno d’imposta. Ad esempio, per l’anno 2010, nel caso di un immobile locato fino al 31/07/2008 il proprietario dell’immobile sconta, fino al 31/07/2010, l’aliquota del 7 per mille mentre, a decorrere dall’01/08/2010, cioè una volta decorsi i due anni,  pagherà l’aliquota dell’8 per mille.

 

 

2)      Di stabilire, per l’anno 2010, le detrazioni dell’imposta I.C.I. nel modo seguente:

DETRAZIONI

 

E) Detrazione ordinaria

 

E1) Ai soggetti aventi diritto viene riconosciuta la detrazione di € 103,29 di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni;

 

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