ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 20 DEL 14.03.2008 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2008"

 

ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni.

 

A)    Aliquota del 7 per mille:

 

A1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione per i primi  due anni.

(es. Per l’anno d’imposta 2008 un immobile tenuto non locato o tenuto a disposizione dal 31/07/2006 al 31/07/2008, pagherà per i primi sette mesi del 2008 il 7 per mille  per i restanti cinque mesi l’8 per mille).

In coincidenza della scadenza dell’acconto I.C.I. dell’anno di competenza i soggetti interessati dovranno produrre la documentazione comprovante la propria situazione attraverso la presentazione di contratti di locazione a canone libero e contratti di comodato e, in mancanza di questi, un’autocertificazione attestante lo stato di utilizzo dell’immobile.

 

B)    Aliquota agevolata del 4 per mille:

 

B1) per le unità immobiliari, e le relative pertinenze come assimilato dal vigente Regolamento Comunale I.C.I., locate a conduttori che nelle stesse abbiano stabilito la propria abitazione principale con contratto tipo di cui al punto A) dell’accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 (art. 2 comma 3 ).

I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, completo di verbale di consegna e conformità del canone, presso l’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto.

 

B2) per le unità immobiliari, e le relative pertinenze come assimilato dal vigente Regolamento Comunale I.C.I., locate agli studenti universitari con il contratto tipo di cui al punto C) dell’Accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 ( art. 5 comma 2 e 3 ).

I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, completo di verbale di consegna e conformità del canone, presso l’Ufficio Tributi  entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto.

 

C)   Aliquota ridotta del 5 per mille:

 

C1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze come individuato dal vigente Regolamento Comunale I.C.I.; nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze come individuato dal vigente Regolamento Comunale I.C.I.;

C2) per le unità immobiliari abitative, e relative pertinenze come individuato dal vigente Regolamento Comunale I.C.I., possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (riconosciuti tali dalla competente autorità sanitaria) che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate o concesse in uso gratuito o comodato;

C3) per le unità immobiliari abitative, e relative pertinenze come individuato dal vigente Regolamento Comunale I.C.I.,  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, senza limitazione di grado. La concessione in uso gratuito ed il vincolo di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concedente che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. La riduzione d’imposta si applica soltanto a decorrere dalla data di presentazione dell’autocertificazione redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente;

C4) per le unità immobiliari, e relative pertinenze come individuato dal vigente Regolamento Comunale I.C.I., possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, purché  iscritti all’A.I.R.E. ed a condizione che le stesse non siano locate o concesse in uso gratuito o comodato. Per usufruire dell’agevolazione il contribuente deve esibire:

a) certificato anagrafico attestante l’iscrizione all’A.I.R.E.;

b) autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale, nel caso in cui il contribuente stesso sia proprietario di più unità immobiliari sul territorio nazionale, dichiari che quella ubicata nel Comune di Urbino, rappresenta la sola su cui percepisce la detrazione perché essa costituisce l’abitazione effettivamente utilizzata nei suoi periodici rientri in Italia;

C5) in favore del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

D)  Aliquota dell’8 per mille:

D1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione da almeno due anni. Il calcolo a ritroso dei due anni va effettuato su ciascuno dei giorni dell’anno d’imposta. Ad esempio, per l’anno 2008, nel caso di un immobile locato fino al 31/07/2006 il proprietario dell’immobile sconta, fino al 31/07/2008, l’aliquota del 7 per mille mentre, a decorrere dall’01/08/2008, cioè una volta decorsi i due anni,  pagherà l’aliquota dell’8 per mille.

 

1)      Di stabilire, per l’anno 2008, le detrazioni dell’imposta I.C.I. nel modo seguente:

DETRAZIONI

 

E) Detrazione ordinaria e ulteriore

 

E1) Ai soggetti aventi diritto viene riconosciuta la detrazione di € 103,29 di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni;

 

E2) Ai soggetti aventi diritto viene altresì riconosciuta la detrazione, comunque non superiore a

€ 200,00, pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5, del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, così come previsto dall’art. 8, comma 2bis, del D.Lgs. 504/1992;

 

F) Detrazioni maggiorate per casi particolari:

 

F1) La detrazione di cui al punto E1 è elevata a € 154,94,  ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 50 dell’11.03.1997, nei confronti dei soggetti passivi  I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera F1A), F1B) ,F1C)  e F1D) seguenti:

 

F1A)

1.    avere compiuto sessanta anni di età alla data del 31.12.2007;

2.    essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare oggetto della detrazione  classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e relative pertinenze;

3.    adibire l’immobile a propria abitazione principale;

4.    l’immobile non  deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l’eventuale coniuge;

5.    essere titolare di pensione sociale o minima dell’INPS, senza altri redditi, (eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare);

6.    per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge;

F1B) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera F1A), appartenere ad un nucleo  familiare composto da  almeno 3 figli conviventi a carico oppure da almeno una  persona anziana convivente alla quale è stata riconosciuta indennità di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all’anno 2007 non deve essere superiore a

€ 25.000,00 ;

F1C) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera F1A), appartenere ad un nucleo familiare composto da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all’anno 2007 non superiore a € 30.000,00 ;

F1D) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera F1A) ed appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE relativamente all’anno 2007 non superiore a € 7.000,00.

 

G1) La detrazione di cui al punto E1 è elevata a € 258,23 nei confronti dei soggetti passivi  I.C.I. che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

G1A)

1. essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare oggetto della    detrazione  classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e relative pertinenze;

2. adibire l’immobile a propria abitazione principale;

3. appartenere ad un nucleo familiare con almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla L. 104/92; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all’anno 2007 non deve essere superiore a  € 25.000,00 .

 

2)      di precisare che le ipotesi di detrazione  sopra riportate non sono  tra loro cumulabili;

3)      le detrazioni di € 154,94 e di € 258,23 spetteranno fino alla concorrenza dell’imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste;

4)      i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal Comune, entro i termini di versamento delle rate I.C.I., allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti;

5)      il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni;

6)      di dare atto che con l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui alla lettera B) del precedente punto 1  il gettito complessivo presunto dell’imposta previsto per l’anno 2008 non risulta inferiore a quello realizzato nell’anno 2007 in quanto sta procedendo l’attività di recupero e accertamento tributario la quale comporta, di conseguenza, un allargamento della base imponibile.