C O M U N E  D I  U R B I N O

Unità Operativa Tributi

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 28/02/2007 ADOTTATA DAL COMUNE DI URBINO- PROVINCIA DI PESARO E URBINO IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

....................................."omissi"

 

D E L I B E R A

 

1)      di determinare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote  per la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

Aliquota ordinaria del 7 per mille Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni

 

 

A)    aliquota del 7 per mille:

 

    A1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione per i primi  due anni.

(es. Per l’anno d’imposta 2007 un immobile tenuto non locato o tenuto a disposizione dal 31/7/05 al 31/07/07, pagherà per i primi sette mesi del 2007 il 7 per mille  per i   restanti 5 mesi l’8 per mille).

 Entro il 30 giugno successivo all’anno di imposta i soggetti interessati dovranno      produrre la documentazione comprovante la propria situazione (autocertificazione).

 

 

B)    Aliquota agevolata del 4 per mille

 

B1) per le unità immobiliari locate a conduttori che nelle stesse abbiano stabilito la propria abitazione principale con contratto tipo di cui al punto A) dell’accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 (art. 2 commi 3 ). I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, presso l’Ufficio Tributi,  entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto..

 

B2) per le unità immobiliari locate agli studenti universitari con il contratto tipo di cui al punto C) dell’Accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 ( art. 5 comma 2 e 3 ).

I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, presso l’Ufficio Tributi,  entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto.

 

C)Aliquota ridotta del 5 per mille:

 

C1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

C2) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (riconosciuti tali dalla competente autorità sanitaria) che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate o concesse in uso gratuito o comodato

        C3)  per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, senza limitazione di grado. La concessione in uso gratuito ed il vincolo di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concedente che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della avvenuta concessione;

     C4) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, purché  iscritti all ‘ A.I.R.E. ed a condizione che le stesse non siano locate o concesse in uso gratuito o comodato. Per usufruire dell’agevolazione il contribuente deve esibire:

       a) certificato anagrafico attestante l’iscrizione all’A.I.R.E.;

  b) autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale, nel caso in cui il contribuente stesso sia proprietario di più unità immobiliari sul territorio nazionale, dichiari che quella ubicata nel Comune di Urbino, rappresenta la sola su cui percepisce la detrazione perché essa costituisce l’abitazione effettivamente utilizzata nei suoi periodici rientri in Italia.

 

 

D) Aliquota dell’8 per mille:

            D1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione da almeno due anni. Il calcolo a ritroso dei due anni va effettuato su ciascuno dei giorni dell’anno d’imposta. Ad esempio , per l’anno 2007, nel caso di un immobile locato fino al 31/07/2005 il proprietario dell’immobile sconta, fino al 31/07/2007 l’aliquota del 7 per mille mentre, a decorrere dall’1/08/2007,cioè una volta decorsi i due anni,  pagherà l’aliquota dell’8 per mille.

 

2)      Di stabilire, per l’anno 2007, le detrazioni dell’imposta ICI nel modo seguente:

DETRAZIONI

E) Detrazione ordinaria

E1) Ai soggetti aventi diritto viene riconosciuta la detrazione di €. 103,29 di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni;

 

 

F) Detrazioni maggiorate per casi particolari:

F1) detrazione di Euro 154,94,  ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 50 dell’11.03.1997, nei confronti dei  soggetti passivi  I.C.I. in possesso  dei requisiti di cui  alla lettera  F1A), F1B), F1C)  e F1D) seguenti:

 

F1A)

1.        avere compiuto sessanta anni di età alla data del 31.12.2006;

2.        essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare oggetto della detrazione  classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e relative pertinenze;

3.        adibire l’immobile a propria abitazione principale ;

4.        l’immobile non  deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l’eventuale coniuge;

5.        essere titolare di pensione sociale o minima dell’INPS, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare);

6.        per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge.

F1B)

possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera F1A),appartenere ad un nucleo  familiare  composto da  almeno tre figli conviventi a carico  oppure da almeno una  persona anziana convivente alla quale è stata riconosciuta indennità di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all’anno 2006 non deve essere  superiore a Euro 25.000;

 

F1C)

possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera F1A) , appartenere ad un nucleo familiare composto da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico  e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all’anno 2006 non superiore a € 30.000 ;

 

F1D)

     Possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera F1A) ed appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE relativamente all’anno 2006 non superiore ad € 7.000,00;

 

G) detrazione dell’imposta ICI in €. 258,23 nei confronti dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

G1):

1. essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare oggetto della    detrazione  classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e relative pertinenze;

2. adibire l’immobile a propria abitazione principale ;

3. appartenere ad un nucleo familiare con almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla L. 104/92; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all’anno 2006 non deve essere superiore a   €. 25.000;

 

 

3)      di precisare che le ipotesi di detrazione  soprariportate non sono  tra loro cumulabili;

4)      le detrazioni di €. 154,94 e di €. 258,23  spetteranno fino alla concorrenza dell’imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste;

5)      i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal Comune, entro i termini di versamento delle rate ICI, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti;

6)      il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni;

7)      di dare atto che con l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui alla lettera B) del precedente punto 1.,  il gettito complessivo presunto dell’imposta previsto per l’anno 2007 non risulta inferiore a quello realizzato nell’anno 2006  in quanto   sta procedendo l’attività di recupero e accertamento tributario  la quale comporta, di conseguenza, un  allargamento della base imponibile.