"OMISSIS"
D E L I B E R A
1. Di approvare, nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2008:
§ A) aliquota del 6 per mille:
- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale;
- ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresì, riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del dlgs. n. 504/92 così come modificato dalla Legge n. 662/96.
§ B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
§ C) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo.
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Dlgs. 504 del 30/12/1992 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è determinata nella misura di Euro 103,29;
3. Di dare altresì atto che:
a) secondo quanto stabilito dai commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 504/1992 introdotti dall’art. 1 comma 5 della Legge 24/12/1997 n. 244 dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui al comma 5 dello stesso D.Lgs. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
b) L’ulteriore detrazione per l’abitazione principale di cui al precedente punto a) si applica, oltre all’abitazione principale così come definita dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, anche alle abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato di cui al comma 4 dell’articolo 5 del vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
c) La medesima ulteriore detrazione dell’1,33 per mille non compete per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di cui al comma 2 dell’art. 5 del sopracitato regolamento e per le abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente di cui al articolo 5 comma 4 dello stesso regolamento;
4. Di disporre , ai sensi dell'art. 58,comma 4, del D. Lgs .n. 446/97 la pubblicazione per estratto della presente delibera sulla G.U.
Ed, INOLTRE;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA l'urgenza di provvedere;
CON n.12 voti favorevoli e n.5 astenuti (De Marchi D.- Alvoni M.- Bolognini V. Galavotti T.- Passeri D.), espressi ed accertati in forma palese;
D E L I B E R A
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del Dlgs 267/2000.