OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.C.I.: ANNO 2011.-
(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
CHE a decorrere dall'anno 1993, e' stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI) con decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, art. 1;
CHE ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo come modificato dalla L. 23.12.1996, n. 662 - art. 3, comma
CHE ai sensi del 2^ comma dello stesso articolo, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno n.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 06 del 27.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano, per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi del 1^ comma dell'art. 6 e 1^ comma dell'art. 18 del Dec. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come segue:
- nella misura del 5,5 per mille per l’abitazione principale;
- nella misura del 7,0 per mille per tutte le abitazioni non riconosciute come abitazione principale
(tutta la categoria A esclusa la categoria A10);
- nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di unità immobiliari non comprese nelle precedenti ( A10 e altri fabbricati- terreni e aree fabbricabili ) ;
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , comma f ;
ATTESO che il termine relativo all’adozione del presente provvedimento, giusto art.27 c. 8 della legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), è stato fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione, stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno salvo differimenti del Ministero competente;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010 di proroga del bilancio di previsione 2010 al 31 marzo 2011 (GU n. 300 del 24-12-2010);
RAVVISATA l’opportunità di confermare le aliquote a carico degli utenti, per l’anno 2011 nel senso meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto, al fine di conservare e salvaguardare gli equilibri di bilancio;
P R O P O N E
1= Di determinare, per l'anno 2011, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del Dec. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come segue:
- nella misura del 5,5 per mille per l’abitazione principale;
- nella misura del 7,0 per mille per tutte le abitazioni non riconosciute come abitazione principale ( tutta la categoria A esclusa la categoria A10);
- nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di unità immobiliari non comprese nelle precedenti ( A10 e altri fabbricati- terreni e aree fabbricabili ) ;
2= Di stabilire l’importo della detrazione per abitazione principale nella misura di € 103,29-
3= Di dare atto che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art.1, comma 7, del D.L. 27.5.2008 n.93 e art.77-bis, comma 30 del D.L. n.112/2008 e s.m.i., in relazione alla sospensione degli aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi.
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
CON n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Parri, Gostoli G; Romanini e Sacchi) su n. 16 consiglieri presenti e n. 12 votanti;
Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;
CON n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Parri, Gostoli G; Romanini e Sacchi) su n. 16 consiglieri presenti e n. 12 votanti;
Ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL n. 267/00;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.