Comune di San Lorenzo in Campo
Provincia di Pesaro e Urbino
Stralcio deliberazione C.C.
12 del 29 marzo 2007 all’oggetto “Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – determinazionealiquote e detrazioni d’imposta – anno 2007”
OMISSIS
DELIBERA
1) di fissare, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno
2007, nella seguente misura:a) ALIQUOTA ORDINARIA
:aliquota
7,00 ( SETTE) per mille:- per i fabbricati, le aree edificabili, nonché per le unità immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel successivo punto;
b ) ALIQUOTA DIVERSIFICATA
:aliquota
5,5 ( CINQUE VIRGOLA CINQUE ) per mille:1.b - per unità immobiliari, e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale;
2.b - per unità immobiliari, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al quarto grado
che le utilizzino come abitazione principale;
3.b - per unità immobiliari, e relative pertinenze, cedute in locazione con contratto registrato;
4.b - per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C2 ( magazzini e locali di
deposito), C3 ( laboratori per arti e mestieri), A10 (uffici ), D1 (opifici), D2 (alberghi e pensioni), D3 (teatri..), D7
(fabbricati costruiti per particolari esigenze di un’attività industriale..) e D8 (fabbricati costruiti per particolari esigenze
commerciali..) limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo ICI che vi esercita l’attività commerciale
e/o artigianale e/o industriale;
L'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille di cui ai punti 2.b e 3.b dovrà essere dimostrata con apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ad opera del soggetto passivo, da far pervenire all'Ufficio Tributi entro il termine di
presentazione delle variazioni I.C.I., nel quale siano indicati gli estremi catastali degli immobili e gli estremi della
registrazione del contratto di locazione, o nel caso di uso gratuito, la dichiarazione che l'utilizzatore dell'immobile vi abbia
stabilito la propria residenza e vi abbia stabile dimora. Le predette dichiarazioni si intendono tacitamente rinnovate sino a che ne
sussistono le condizioni. In caso di modifica il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente, con le modalità sopra
indicate, la variazione che avrà effetto immediato.
2) di determinare per l'anno 2007 la detrazione nella seguente misura:
a) in euro 110,00 (Centodieci) per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal proprietario (da rapportare ai mesi
ed al numero dei contitolari utilizzatori dell'immobile);
b) in euro 150,00 (Centocinquanta) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino
nelle condizioni socio-economiche sottospecificate:
- nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati ultra sessantacinquenni o nuclei familiari in cui sia presenta almeno
una persona disabile con un grado di inabilità pari o superiore al 74%, certificato dalle competenti autorità sanitarie locali,
con un ISEE non superiore a euro 9.000,00;
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 01/01/2007.
Qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2007 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno
essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile.
Quando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE del contribuente non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2006, il
Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata (recante i redditi percepiti nell'anno 2006).
La domanda relativa alla detrazione ICI di E. 150,00 dovrà essere presentata all'Ufficio tributi entro il 31 luglio 2007. Qualora
il contribuente acquisisca l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il 31/05/2007, la domanda dovrà essere presentata
entro il 20 dicembre 2007.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.