Delibera g.c. Numero 4  del 11/02/2005

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1)    Di determinare per l’anno 2004 l’aliquota I.C.I. per gli immobili destinati ad abitazione principale, con residenza anagrafica, nella misura del 5,5 per mille, mantenendo il valore della detrazione in € 103,29, come previsto per legge.

 

2)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.Lg.vo n. 504/92, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 c. 53 della legge n. 662/96, l'aliquota  I.C.I.  per  gli  alloggi  non locati  nella  misura  del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.

 

3)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.Lg.vo n. 504/92, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 c. 53 della legge n. 662/96, l'aliquota  I.C.I.  per  i  terreni edificabili  nella  misura  del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.

 

4)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2  del D.lg.vo  n.  504/92,  nel  nuovo testo introdotto dall'art 3 c.53 della legge n. 662/96, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille  per  le abitazioni  diverse  dalla  prima  casa  locate o in comodato, verificando peraltro tali situazioni attraverso le risultanze anagrafiche.

 

1)    Di determinare per l’anno 2004 l’aliquota I.C.I. per gli immobili destinati ad abitazione principale, con residenza anagrafica, nella misura del 5,5 per mille, mantenendo il valore della detrazione in € 103,29, come previsto per legge.

 

2)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.Lg.vo n. 504/92, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 c. 53 della legge n. 662/96, l'aliquota  I.C.I.  per  gli  alloggi  non locati  nella  misura  del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.

 

3)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.Lg.vo n. 504/92, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 c. 53 della legge n. 662/96, l'aliquota  I.C.I.  per  i  terreni edificabili  nella  misura  del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.

 

4)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2  del D.lg.vo  n.  504/92,  nel  nuovo testo introdotto dall'art 3 c.53 della legge n. 662/96, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille  per  le abitazioni  diverse  dalla  prima  casa  locate o in comodato, verificando peraltro tali situazioni attraverso le risultanze anagrafiche.

 

)    Di determinare per l'anno 2004 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella  misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili, salva la diversa misura di cui ai successivi punti n. 2, 3, 4 e 5.

 

2)    Di determinare per l’anno 2004 l’aliquota I.C.I. per gli immobili destinati ad abitazione principale, con residenza anagrafica, nella misura del 5,5 per mille, mantenendo il valore della detrazione in € 103,29, come previsto per legge.

 

3)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.Lg.vo n. 504/92, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 c. 53 della legge n. 662/96, l'aliquota  I.C.I.  per  gli  alloggi  non locati  nella  misura  del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.

 

4)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.Lg.vo n. 504/92, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 c. 53 della legge n. 662/96, l'aliquota  I.C.I.  per  i  terreni edificabili  nella  misura  del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.

 

5)    Di determinare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 c. 2  del D.lg.vo  n.  504/92,  nel  nuovo testo introdotto dall'art 3 c.53 della legge n. 662/96, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille  per  le abitazioni  diverse  dalla  prima  casa  locate o in comodato, verificando peraltro tali situazioni attraverso le risultanze anagrafiche.