N. 83 DEL 20.12.2004 ADOTTATA DAL
COMUNE DI MONTECICCARDO (PROV. PU)
1) di determinare per l’anno 2005 le aliquote nonché le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili previsti come segue:
a) aliquota del 5,50 per mille (cinque virgola cinquanta) e detrazione d’imposta nell’importo di Euro 108,46= per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, nonché le relative pertinenze;
b) aliquota del 5,50 per mille (cinque virgola cinquanta) (senza detrazione) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1^ grado ai sensi dell’art. 5 del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con delibera di C.C. n. 93 del 14.12.1998;
c) aliquota 6,50 per mille (sei virgola cinquanta) per le unità immobiliari che risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate, e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione);
d) aliquota del 7 per mille (sette) per le unità immobiliari che non risultano locate o che risultino anagraficamente non occupate;
2) l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Il contribuente dovrà presentare allo scopo dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai sensi del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), approvato con delibera di C.C. n. 93 del 14.12.1998;
3) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.