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D E L I B E R A
1) di confermare, per l'anno 2008, le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle stesse misure deliberate nell'anno 2007, come sotto specificato:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE DETRAZIONE
- Abitazione principale 5 per mille Euro 103,29=
- Altri fabbricati 7 per mille ====
- Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta: figli e/o genitori;
- Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di Euro 103,29=, anche quelle catastalmente suddivise in più unità immobiliari, aventi la stessa classificazione e che pongono in essere un'unica unità abitativa;
- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata; sulla medesima abitazione si applica l'aliquota del 5 per mille;
2)di dare atto:
a)che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato in virtù dell'ulteriore detrazione obbligatoria prevista dal comma 5, dell'art.1 della Legge Finanziaria 2008 che testualmente recita:
"All'art.8 del D.Lgs.30/12/1992, n. 504, dopo il comma 2sono inseriti i seguenti:
2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33% per mille della base imponibile di cui all'art. 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter - l'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.";
b) che il minor gettito previsto dalla Legge finanziaria sopra menzionata verrà rimborsato dallo Stato, previa certificazione dell'Ente;
c)che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
3) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione;
4) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, che sopprimeva il comma 4 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it, come specificato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 aprile 2003, n. 3/DPF.