PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto da regolamento comunale modificato con deliberazione di C.C. n.7 del 26/04/2007.

 

 

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ARTICOLO 5 - UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

1. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse , cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano al servizio dell’abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente.

2. Si considera abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione d’imposta:

a)      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

b)       a condizione che non risulti locata, l’unica proprietà immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ovvero da cittadini non residenti nel territorio dello Stato.

 

2.                  Si considera abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota :

a)        le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.

Il beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui sopra e viene concesso a seguito di comunicazione su modulo predisposto dal Comune entro sei mesi dall’avvenuta concessione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

Per le concessioni in essere al 31/12/2006 la comunicazione deve essere presentata entro il 31/12/2007.

La ritardata presentazione della comunicazione comporta la concessione del beneficio a far data dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva.

 

ARTICOLO 5/bis – UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA SOGGETTI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.

 

In favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico sociale è riconosciuta una maggiore detrazione per abitazione principale non superiore ai massimi di legge da stabilire annualmente.

Per usufruire dell’aumento della detrazione è necessario presentare apposita comunicazione su modello predisposto dall’Ufficio Tributi entro il 31/12 dell’anno in cui si verifica la condizione.

I soggetti in possesso dei requisiti alla data del 01/01/2007 devono far pervenire al Comune entro il 31/12/2007 apposita comunicazione su modello predisposto dall’Ufficio Tributi.

 

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