DELIBERA DEL C.C. n. 9 del 27/03/2007  AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2007

 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18/02/1997 esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 1997, ancora vigente, fissata nella percentuale unica del 6 per mille;

 

Richiamata la legge 23/12/1996, n. 662:”Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” art. 3 - comma n. 53;

 

Fatto presente che tale con tale normativa si prevede la possibilità per i Comuni di determinare l’aliquota I.C.I. nella misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

Visto il comma 8 punto 16 dell’art. 27,  della legge 28/12/2001, n. 448 che ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote d’imposta dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione in corso di redazione;

 

Vista la delibera della G.C. n. 109 del 31/12/2005 con la quale sono state  determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 come segue:

 

·        aliquota I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 6 per mille per l’abitazione principale.

·        aliquota I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalla prima abitazione

·        detrazione  € 103,29 per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione

 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera del C.C. n. 06 del 28/03/2004;

 

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007 ha prorogato al 30 aprile 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007;

Ritenuto di confermare, per l’anno 2007, le aliquote già in vigore nell’anno 2005, come sopra riportate;

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 - comma 1^ del T.U.E.L. approvato con  D.LGS. 18/08/2000;

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

 

D E L I B E R A

 

          1) di confermare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 nella misura del 6 per mille per l’abitazione principale.

 

          2) di confermare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalla prima abitazione.

 

          3) di confermare per l’anno 2007 la detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione.

 

          4) di disporre affinché  la presente deliberazione di determinazione delle aliquote dell’imposta venga pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

          5)  la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, come sostituito dalla legge 18/10/2001, n. 383, sul sito informatico individuato con decreto del ministro dell’economia e delle finanze.