PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
Delibera C.C. n. 5 del 31.03.2009
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)PER L’ANNO 2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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D E L I B E R A
- di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 come indicate nel prospetto allegato A);
- di approvare quale parte integrante e sostanziale l’allegato B) al presente atto (modello di autocertificazione);
ALLEGATO A) C.C. 5 del 31.03.2009
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CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE
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REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA
per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni aliquota 6,5 per mille----------------------------------------------------------------------
Alloggio anagraficamente occupato dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa-alloggi assegnati dagli ex I.A.C.P. aliquota 5,5 per mille detrazione euro 103,29
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Alloggio non locato di anziani e disabili residenti in case di ricovero aliquota 5,5 per mille detrazione euro 103,29
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Alloggio di proprietà o in usufrutto, non locata, di cittadini non residenti in Italia aliquota 5,5 per mille detrazione 103,29
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Alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 3^ grado (con autocertificazione) aliquota 5,5 per mille
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Alloggi di proprietà di persone fisiche locati a titolo di abitazione principale con contratto registrato (con autocertificazione) aliquota 5,5 per mille
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Alloggi non locati aliquota 7,0 per mille
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Pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte al catasto, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare fino ad un massimo di 2 unità immobiliari aliquota 5,5 per mille
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A.1) - Innalzamento della detrazione per l'abitazione principale per
il corrente anno d'imposta ed i successivi 5 anni da E. 103,29 ad E. 258,23 al sussistere dei seguenti requisiti:* il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano giovani coppie di età non superiore ad anni
35 costituitesi nel Comune di Piagge nel corso dell'anno d`imposta o che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune di Piagge nel corso dello stesso anno;* il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano proprietari o titolari di diritti reali della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2- A/3-A/4-A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2-C/6-C/7;
* il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quell'esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, relativo all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento ICI, di tutti i residenti nella stessa unità immobiliare sia non superiore ad E. 50.000,00
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A.2) - Innalzamento della detrazione per l'abitazione principale per
il corrente anno d'imposta ed i successivi 3 anni da E. 103,29 ad E. 258,23 al sussistere dei seguenti requisiti:* il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano giovani coppie di età non superiore ad anni
39 costituitesi nel Comune di Piagge nel corso dell'anno d'imposta o che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune di Piagge nel corso dello stesso anno,* il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano proprietari o titolari di diritti reali della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2- A/3-A/4-A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2-C/6-C/7;
* il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, relativo all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento ICI, di tutti i residenti nella stessa unità immobiliare sia non superiore ad E. 50.000,00
B) Applicazione Aliquota agevolata del 5,5 per mille per la seguente tipologia di immobili:
* Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione o alienazione di immobili per un perido non superiore a 3 anni dall'ultimazione delle singole unità immobiliari (dietro presentazione di richiesta e relativa documentazione o dichiarazione).
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