ALLEGATO A) G.C. N.. 11 DEL 26.02.2005
CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE
Per mille Euro
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte
le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti
classificazioni 6,5
Alloggio anagraficamente occupato dal proprietario
In qualita’ di persona fisica o socio di cooperativa edi-
lizia a proprieta’ indivisa 5,5 103,29
Alloggio non locato di anziani e disabili residenti in
case di ricovero 5,5 103,29
Alloggio di proprieta’ o in usufrutto, non locato, di cit-
tadini italiani non residenti in Italia 5,5 103,29
Alloggi concessi in uso gratuito a parenti il linea rettafino
al 2* grado (autocertifcazione entro 30/06 anno successivo
a quello di avvenuta concessione 5,5 103,29
Alloggi di proprieta’ di persone fisiche locati con contrat-
to registrato autocertificazione entro 36/06 anno successivo
a quello locato 5,5
Alloggi non locati 6,5
Pertinenze costituemti parti integranti dell’abitazione prin-
cipale, ancorche’ distintamente iscritte al catasto, purchè
ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare 5,5
Pertinenze non costituenti parti integranti dell’abitazion
principale 6,5
G.C. N.11 DEL 26.02.2005
OMISSIS.....
VISTO il D.Lgs 30.12.92 n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili e le successive integrazioni e modificazioni ed in particolare gli artt 6 e 8 che prevedono la determinazione annuale delle aliquote dell'imposta e con il medesimo atto l'eventuale determinazione della detrazione d'imposta per l'abitazione principale in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale (L. 200.000, pari ad E. 103,29); RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 5 del 23.02.00 relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; CON voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; D E L I B E R A - di confermare le aliquote e le riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 come indicate nel prospetto allegato sub. A); - di dare atto che la presente deliberazione verra` pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.