PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 04.03.2008

Su iniziativa del Sindaco-Assessore al Bilancio il responsabile del servizio finanziario ha elaborato la seguente proposta di deliberazione:

 

·         VISTO il D.Lgs.507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

·         RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n.314 del 22.10.1994 e n.8 del 17.02.1997;

·         VISTA la  propria deliberazione n. 19 del 16.03.2000 con la quale si definivano le aliquote per l’anno 2000, confermate anche negli anni seguenti;

·         VISTO che le entrate per il 2007 sono in linea con la previsione, seppure con del contenzioso in atto;

·         VALUTATA la necessità di assicurare per il 2008 almeno la stessa previsione di entrata del 2007 per il mantenimento dei servizi a tutt’oggi erogati;

·         VISTO l’art.59, lett.i ) del D.Lgs.446 del 15.12.1997;

·         TENUTO CONTO della nuova formulazione dell’art.7 del Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I.;

·         VISTO l’art.27 comma 8 della legge n.448  del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs: 28.11.1998 n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

·         VISTE l’aggiunta (dei commi 2-bis. 2-ter) prevista dall’art. 5 della finanziaria 2008 all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, come segue: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.2-ter  L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»;

·         DATO ATTO che il mancato gettito che deriva dall’applicazione della maggiore detrazione verrà rimborsato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni che ne faranno richiesta  con certificazione del minor reddito da trasmettere al Ministero dell’Interno entro il 30/04/2008  mediante la compilazione di apposito modello che il Ministero dell’Interno definirà entro il 28/02/2008;

·         VISTO il Decreto Legge 31/12/2007 n.248 che proroga l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2008 al 31 marzo 2008;

 

propone

 

di deliberare per l’anno 2008 le seguenti aliquote di Imposta Comunale sugli Immobili:

 

 

di confermare la detrazione dall’imposta per la sola prima casa in  €.103,29;

 

di specificare che la detrazione di €.103,29 spetta una sola volta e per una sola casa di abitazione;

 

di escludere il diritto alla detrazione di €.103,29 per la casa ceduta in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale  fino al 2° grado, che usufruirà comunque dell’aliquota del 6 per mille;

 

di recepire il disposto dei commi 2.bis e 2.ter aggiunti all’art.8, comma 2 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504;

 

di dare atto che il mancato gettito che deriva dall’applicazione della maggiore detrazione verrà rimborsato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni che ne faranno richiesta  con certificazione del minor reddito da trasmettere al Ministero dell’Interno entro il 30/04/2008  mediante la compilazione di apposito modello che il Ministero dell’Interno definirà entro il 28/02/2008;

 

di rinviare alla normativa vigente e al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. per quanto attiene l’esazione dell’imposta e tutti gli adempimenti connessi ed in questo atto non esplicitamente previsti.

 

 

 

[.......]

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA   la proposta di deliberazione riportata;

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Con   unanime votazione  espressa per alzata di mano,

 

 

DELIBERA

 

-          di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.