COMUNE DI PENNABILLI

 

Su iniziativa del Sindaco-assessore al Bilancio il responsabile del servizio finanziario ha elaborato la seguente proposta di deliberazione:

 

VISTO il D.Lgs.507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.314 del 22.10.1994 e n.8 del 17.02.1997;

VISTA la  deliberazione del C.C. n. 19 del 16.03.2000 con la quale si definivano le aliquote per l’anno 2000, confermate anche negli anni seguenti;

VISTO che la previsione di entrata per il 2005 è stata rispettata;

VALUTATA la necessità di assicurare per il 2006 almeno la stessa entrata del 2005 per il mantenimento dei servizi a tutt’oggi erogati;

VISTO l’art.59, lett.i ) del D.Lgs.446 del 15.12.1997;

TENUTO CONTO della nuova formulazione dell’art.7 del Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I.;

VISTO l’art.27 comma 8 della legge n.448  del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs: 28.11.1998 n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art.1, comma 155 della L. 23/12/2005 n. 266 che proroga l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 al 31.03.2006;

 

propone

 

1)    di confermare per l’anno 2006 le seguenti aliquote di Imposta  Comunale sugli Immobili:

 

-         aliquota ordinaria  (sulle aree fabbricabili, le seconde case e tutti gli altri edifici tassabili)  pari al  7 per mille;

 

-         aliquota agevolata  (sull’abitazione principale o prima casa – art.30, c.12, L.448 del 23.12.99) pari al  6 per mille;

 

-     di confermare la detrazione dall’imposta per la sola prima casa in  €.103,29;

 

-         di specificare che la detrazione di €.103,29 spetta una sola volta e per una sola casa di abitazione;

 

-         di escludere il diritto alla detrazione di €.103,29 per la casa ceduta in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che usufruirà comunque dell’aliquota del 6 per mille; 

 

-         di rinviare alla normativa vigente e al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. per quanto attiene l’esazione dell’imposta e tutti gli adempimenti connessi ed in questo atto non esplicitamente previsti.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il D.Lgs 267/2000;

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

-          di approvare la suesposta proposta di deliberazione.